A partire dal 2017, sconto del 50% sul diritto camerale per tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese o nel REA (Repertorio Economico Amministrativo). Lo ha precisato il MISE con la nota n. 359584 del 15 novembre 2016.
La riduzione degli importi del diritto annuo è stata prevista dall’art. 28, comma 1 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014: tale norma ha, appunto, disposto il progressivo taglio del tributo, introducendo una progressiva riduzione degli importi definiti dal DM 21 aprile 2011. Tale riduzione percentuale è stata quindi graduale, pari al:
- 35% nel 2015;
- 40% nel 2016;
- 50% a partire dal 2017.
Con la nota in commento, il MISE ha voluto precisare i nuovi importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2017, senza emanare un nuovo decreto.
Per il settore agricolo, particolarmente importanti sono gli importi dovuti dai soggetti iscritti alla sezione speciale del Registro Imprese. Per costoro, il diritto annuo è dovuto nella misura di:
- 44 euro (8,80 euro per le unità locali) per le imprese individuali (coltivatori diretti, imprenditori agricoli, ma anche piccoli imprenditori ed artigiani);
- 50 euro (10 euro per le unità locali) per le società semplici agricole;
- 100 euro (20 euro per le unità locali) per le società semplici non agricole.
I soggetti iscritti alla sezione ordinaria del Registro, invece, devono versare:
- 100 euro (20 euro per le unità locali) per chi svolge attività in forma di impresa individuale;
- un importo variabile, calcolato tramite l’apposita aliquota prevista per lo scaglione di fatturato fatto nel 2016 per tutte le altre imprese; il contributo minimo sarà di 100 euro, fino ad un massimo di 20.000 (l’unità locale paga il 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 100 euro).
Il diritto annuo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un importo determinato in misura fissa pari a 15 euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, invece, devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Concludendo, si ricorda che le singole Camere di Commercio hanno facoltà di deliberare un’eventuale maggiorazione del contributo fino al 20%: gli importi predetti, quindi, potrebbero non coincidere. Per poter calcolare il diritto annuo dovuto, sarà sufficiente individuare gli importi deliberati dalla CCIAA e applicare una riduzione di tali importi pari al 50% sull’importo complessivo dovuto.
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