L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 2017 pone definitivamente fine ai dubbi inerenti ai termini per la stampa dei registri IVA, dubbi sorti con l’invio separato della Dichiarazione IVA 2017 relativa al periodo d’imposta 2016.
Nella risoluzione, l’Agenzia precisa che “il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati”.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque posti in conservazione entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. L’Agenzia, nella risoluzione, individua anche attraverso degli esempi i due elementi che determinano il termine ultimo per procedere alla conservazione:
- Periodo di riferimento --> il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi
- Arco temporale per adempiere agli obblighi di conservazione oltre il periodo di riferimento --> tre mesi e precisamente l’ultimo giorno del terzo mese.
Pertanto, per tutti i contribuenti con anno d’imposta coincidente all’anno solare (01/01/16 – 31/12/16) il processo di conservazione dei documenti (IVA ed altri documenti) dovrà avvenire entro il 31/12/2017.
Mentre, ad esempio un contribuente con periodo d’imposta 01/07/2015 – 30/06/2016, presentando la dichiarazione dei redditi entro il 31/3/2017 potrà ultimare la conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 entro il 30/06/2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti per il periodo d’imposta 01/07/2015 – 30/06/2016.
Rispondendo inoltre ad un altro quesito, l’Agenzia chiarisce anche un ulteriore aspetto in merito alla necessità della materializzazione dei documenti informatici. Nello specifico l’Agenzia afferma che, ai fini fiscali, è da considerarsi documento informatico qualsiasi “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Di fronte ad un documento, dotato dei requisiti per esser considerato fin dalla sua origine un documento “informatico”, non vi è alcun obbligo di una sua materializzazione su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente ai fini delle disposizioni tributarie.
L’Agenzia continua affermando che non è necessario procedere alla stampa dei documenti ricevuti in formato digitale e nel caso specifico rappresentato nell’istanza di interpello deve valere anche per fatture e bollette doganali ricevute in formato digitale.
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