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con una pronuncia piuttosto sorprendente, la corte di cassazione ha affermato che non sono soggetti alla prelazione agraria i terreni per cui il comune ha previsto, all’interno di un mero documento programmatico, un cambio della destinazione d’uso. con l’ordinanza n. 7810 del 27 marzo 2017, i giudici di legittimità si sono pronunciati sul caso di una operatrice agricola, la quale aveva agito in giudizio nei confronti del proprietario e del precedente acquirente, per ottenere il riscatto del terreno confinante al proprio, venduto senza osservare gli adempimenti previsti dall’art. 8 della l. 590/1965. il terreno oggetto di causa, pur formalmente agricolo, era stato inserito tra i terreni da destinare ad uso di edilizia residenziale da parte di un documento programmatico del comune. sulla base di ciò, la corte di appello affermava che, essendo venute meno le finalità agricole, non era applicabile l’art. 8 della l. 590/1965, pertanto il diritto di prelazione non poteva essere esercitato dalla confinante. questa ricorreva in cassazione, contestando come la corte territoriale avesse erroneamente considerato valido, ai fini del cambio di destinazione, un mero documento programmatico, il quale non poteva concretizzare l’ipotesi di esclusione dalla prelazione di cui all’art. 8 comma 2 della l. 590/1965. quest’ultima disposizione esclude l’esercizio della prelazione quando i terreni, in base a piani regolatori anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. in senso opposto, però, si pronunciavano gli ermellini: secondo i giudici, la richiamata previsione dell’art. 8 comma 2 non va intesa in senso tecnico-giuridico, ma in senso estensivo. pertanto, ai fini dell’esclusione della prelazione agraria, è sufficiente che la pubblica amministrazione emani un provvedimento che, per la sua natura e per il suo grado di operatività, sia idoneo ad imporre una certa destinazione all’immobile sotto il profilo della determinazione, della stabilità e dell’imperatività. secondo la cassazione, il documento programmatico preliminare emanato dal comune, era da considerare come una chiara manifestazione di volontà dell’ente locale, manifestazione dotata di sufficienti livelli di determinazione, stabilità ed imperatività da poter soddisfare i requisiti previsti per l’esclusione della prelazione di cui all’art. 8 della l. 590/1965. tale impostazione non può essere condivisa: nel caso in esame è stato negato il diritto di prelazione del confinante sul terreno agricolo sulla base di un mero documento programmatico, operando uno stravolgimento nell’applicazione della disciplina. in assenza di una modifica del piano regolatore, infatti, sarebbe parso più solido e logico consentire il regolare esercizio della prelazione a norma di legge. invece, i giudici hanno optato per un’interpretazione estensiva e scarsamente fondata, che ha finito per penalizzare (come spesso accade) l’agricoltore. ©riproduzione riservata
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