La scadenza per il versamento di IMU e TASI è fissata per il prossimo 16 giugno: restano quindi pochi giorni per attivarsi ed evitare di rimanere inadempienti e vedersi comminare le relative sanzioni.
La disciplina dei controlli comunali in materia di IMU e TASI è contenuta nell’art. 1, commi 161 e seguenti della L. 296/2006, i quali prevedono che prima di irrogare una sanzione, l’Ente locale è obbligato ad emettere preventivamente un atto di accertamento o di contestazione. Non è infatti prevista la possibilità di diretta iscrizione a ruolo di una sanzione.
Ai fini della prescrizione, è quindi fondamentale ricordare che il Comune può procedere a controlli fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di commissione della violazione. Le violazioni possono essere di due tipologie: violazioni dichiarative e violazioni relative all’obbligo di pagamento.
Per le violazioni collegate ai vizi della dichiarazione, sono previste:
- sanzioni dal 50% al 100% dell’importo per denuncia infedele;
- sanzioni dal 100% al 200% dell’importo in caso di omessa dichiarazione.
Queste dichiarazioni, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, producono i loro effetti di anno in anno: pertanto, fino a quando il contribuente non rettifica l’errore presentando la denuncia corretta, le sanzioni sono irrogate anche per le annualità successive a quella di presentazione.
Il mancato pagamento delle imposte dichiarate, invece, è una fattispecie disciplinata dall’art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Tre sono le possibili sanzioni:
- per i pagamenti effettuati con ritardi non superiori a 14 giorni, la sanzione è pari all’1% per ogni giorno di ritardo;
- per i ritardi da 15 a 90 giorni, è prevista la sanzione del 15% dell’importo dovuto;
- per i ritardi superiori a 90 giorni, sarà applicabile la sanzione ordinaria del 30%.
Da un punto di vista quantitativo, la maggior parte delle sanzioni riguarda il mancato pagamento dell’imposta, in quanto con il sistema di interscambio dei dati catastali, molti dei dati sono acquisibili d’ufficio dal Comune.
Nel caso di acquisto di un fabbricato, nessun obbligo di dichiarazione è posto in capo all’acquirente, mentre diversa è la situazione laddove oggetto di compravendita sia un’area edificabile: in tal caso c’è l’obbligo iniziale di dichiarare il valore di mercato al 1° gennaio. Tra l’altro, se tale valore non coincide con quello indicato sull’atto notarile, sarà sicuramente oggetto di attenzione da parte dei verificatori al fine di valutare possibili contestazioni dichiarative.
È fondamentale precisare che la sanzione irrogabile per mancato pagamento non può mai sommarsi a quella riferita agli obblighi dichiarativi qualora l’illecito derivi da questi ultimi. Nel caso in cui l’errata dichiarazione provochi un pagamento d’imposta minore a quanto dovuto, infatti, si ritiene che l’illecito da infedele denuncia assorba quello relativo all’errato versamento, in virtù del principio di specialità.
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