Per poter rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili a destinazione agricola ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, la perizia di stima richiesta dalla legge può essere giurata anche dopo la compravendita, purché ciò avvenga entro i termini.
Questo è quanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16113 del 20 aprile 2017, la quale ha ribadito il proprio consolidato orientamento sul tema, di segno favorevole al contribuente.
Oggetto della controversia era l’impugnazione da parte di due contribuenti di altrettanti avvisi di accertamento emanati dall’Agenzia per il recupero dell’IRPEF non versata, a seguito di una compravendita immobiliare.
La cessione riguardava un’area edificabile destinata ad uso agricolo, la quale era stata venduta nell’ottobre 2002. In relazione a tale operazione, l’Ufficio non riteneva utilizzabile il valore stimato dalla perizia prodotta dalle parti per poter applicare l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 7 della L. 448/2001. Questo veniva affermato in quanto all’atto della compravendita, la suddetta perizia di stima non era ancora stata asseverata: tale passaggio era stato fatto soltanto successivamente, ossia nel mese di novembre 2002.
In primo grado, la Commissione tributaria respingeva il ricorso dei contribuenti, il quale veniva poi accolto in secondo grado dalla CTR Veneto, la quale sosteneva che, sebbene la plusvalenza tassabile si formi al momento del pagamento del corrispettivo, la norma non prevede che la perizia deve essere redatta e giurata prima della vendita, ma ciò deve essere fatto entro il termine perentorio del 16 dicembre 2002, come stabilito dall’art. 7 comma 4 della L. 448/2001.
Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia.
Nella loro pronuncia, i giudici di legittimità hanno affermato che, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex art. 81, comma 1 del TUIR, il valore di stima individuato dalla perizia può essere preso come valore iniziale (al posto del costo o del valore di acquisto) anche se la perizia di stima è stata asseverata successivamente alla data della stipulazione, purché ciò sia avvenuto entro il termine legale del 16 dicembre 2002.
La pronuncia in commento, peraltro, si inserisce nell’alveo di una giurisprudenza consolidata, la quale è stata confermata anche dalla prassi dell’Agenzia, che con la risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 ha confermato che la perizia di stima può essere giurata anche in una data posteriore a quella dell’atto di compravendita.
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