L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 100/E del 27 luglio 2017, ha confermato la possibilità, anche per le società di persone con contabilità semplificata (SNC e SAS), di procedere all’”estromissione agevolata” di beni immobili non strumentali.
Con la Finanziaria 2016 (L. 208/2015) fu introdotta la possibilità, per le società di capitali e di persone, di effettuare entro il 30/9/2016:
- l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali;
- la trasformazione agevolata in società semplice, qualora l’oggetto esclusivo o principale della società fosse la gestione dei beni agevolabili.
La legge finanziaria del 2017 con il comma 565 dell’art. 1 ha riaperto la possibilità di procedere alle assegnazioni agevolate e alle trasformazioni in società semplice nel periodo compreso tra il 30 settembre 2016 ed il 30 settembre 2017.
L’agevolazione prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o in caso di trasformazione quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte del 50% e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
L’Agenzia, con la circolare 37/E/2016, aveva chiarito che l'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Pertanto, è possibile fruire del regime agevolato solamente in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale per un valore uguale o superiore a quello contabile, attribuito al bene in sede di assegnazione.
Ciò aveva insinuato il dubbio che, in presenza di società di persone in contabilità semplificata, vi fosse la preclusione all’assegnazione o trasformazione agevolata, dato che per loro non esiste un valore di bilancio per il capitale e le riserve.
Con la risoluzione n. 100/E/2017, rispondendo ad uno specifico quesito, l’Agenzia ha confermato la fattibilità dell’assegnazione senza la contropartita di riserve da annullare.
L’Agenzia ha affermato che la precisazione contenuta nella circolare n. 37/E del 2016 - in merito alla necessità di utilizzare riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione – è finalizzata esclusivamente a richiamare il corretto comportamento contabile delle società che, nell’ambito dell’assegnazione dei beni ai soci, devono annullare le riserve rilevate in bilancio.
Di conseguenza, tale prescrizione non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità.
Infine, secondo quanto già affermato nella circolare 26/E del 2016, l’Agenzia ha sottolineato che, nelle società di persone, l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza determina l’irrilevanza in capo ai soci dell’importo già assoggettato ad imposta sostitutiva.
In particolare, l’assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione del patrimonio netto della società in contropartita della riduzione dell’attivo dello stato patrimoniale conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.
Il versamento dell’imposta sostitutiva effettuato dalla società determina, in misura proporzionale, l’incremento del valore della partecipazione di tutti i soci, ma il bene o i beni assegnati ai singoli produrranno la riduzione del valore fiscale della partecipazione. Qualora il valore normale/catastale del bene assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società, rientra nelle regole ordinarie che prevedono la tassazione come utile di tale differenziale ai sensi dell’art. 47, c. 7 del TUIR.
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