Con il decreto ministeriale del 3 agosto il MEF ha regalato una sgradita sorpresa alle società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale: esse, infatti, potrebbero essere totalmente escluse dall’ACE e tale esclusione potrebbe operare anche retroattivamente.
L’art. 9 del nuovo decreto elenca i soggetti esclusi dall’aiuto alla crescita economica, come avveniva per l’omologo art. 9 del DM 14 marzo 2012, ma la nuova formulazione prevede una novità: nell’elenco degli esclusi ci sono anche “le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32” del TUIR.
Tali imprese sono tutte quelle SNC, SAS e SRL che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale in forza delle previsioni dell’art. 1, comma 1093 della L. 296/2006. Si ricorda che possono accedere all’ACE soltanto i soggetti produttori di reddito di impresa: pertanto, persone fisiche e società semplici che svolgono attività ex art. 32 del TUIR ne restano escluse. Al contrario, possono accedere agli aiuti se l’attività rientra nel reddito d’impresa come nel caso dell’agriturismo o degli allevamenti eccedenti.
La relazione accompagnatoria al decreto di prossima pubblicazione prevede che “la determinazione del reddito su base catastale comporta l’esclusione dal beneficio ACE al pari di quanto era stato già precisato per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari come le imprese marittime in regime di tonnage tax”. Tale precisazione escluderebbe gran parte delle società in opzione dalle agevolazioni, che spetterebbero solo ai soggetti che, pur avendo esercitato l’opzione per l’art. 32 del TUIR, evidenziano prevalentemente ricavi tassati analiticamente e non su base catastale.
La previsione appena richiamata, oltre a rendere totalmente irrilevanti i capitali investiti e gli utili non prelevati dal 2011 in poi, sarebbe poi da intendersi come retroattiva. La relazione accompagnatoria al decreto, infatti, afferma che la nuova disposizione, in quanto volta a fornire chiarimenti sulla determinazione dell’ACE, “non può che riguardare tutti i periodi d’imposta di applicazione della disciplina”.
Se tale impostazione trovasse accoglimento nella prassi applicativa, enormi sarebbero i problemi. Tutti i soggetti interessati dall’esclusione si troverebbero nella scomoda condizione di aver goduto per anni di un’agevolazione, salvo poi scoprire successivamente di non averne avuto diritto. Con la conseguenza di trovarsi ad aver presentato dichiarazioni infedeli per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili, con assoggettamento alle relative sanzioni ed interessi.
Senza contare che l’assimilazione delle imprese agricole a quelle marittime in regime tonnage tax operata dal ministero non sembra condivisibile: sebbene entrambe determinino il reddito in base a criteri forfettari, è altrettanto vero che l’estromissione dei soggetti di cui all’art. 155 del TUIR era stata stabilita espressamente dal Decreto del 2012. Parimenti, non si può ritenere che la norma del nuovo art. 9 possa qualificarsi come una norma interpretativa.
Pertanto, riteniamo che la modifica in commento, anche ammettendone la correttezza nel merito (il che pare tutt’altro che scontato), non debba avere efficacia retroattiva: essa quindi dovrà produrre i suoi effetti soltanto a partire dal periodo d’imposta 2018, come precisato per altre fattispecie.
È quindi auspicabile un ripensamento da parte del Ministero affinché tale orientamento non possa produrre i propri effetti, quanto meno fino all’anno d’imposta 2016 compreso.
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