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Forlì, 03/01/2019
Prot. n. 3/2019

Premi INAIL: confermata la riduzione nella legge di bilancio


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All’interno della legge 145/2018, tra le altre disposizioni, è stata prevista la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che saranno nuovamente sottoposti a revisione al termine del triennio 2019/2021.

Nuove scadenze

Al fine di consentire all’INAIL l’applicazione delle nuove tariffe, è stato posticipato al 31 marzo 2019 il termine (originariamente previsto per il 31 dicembre) entro il quale l’Istituto avrebbe dovuto  fornire ai datori di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo (art. 28, D.P.R. n. 1124/1965).

Come diretta conseguenza vi è pertanto lo slittamento al 16 maggio 2019 anche dei termini previsti per l’autoliquidazione dei premi, per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni relative all’anno 2018 ed il pagamento del premio dovuto (saldo 2018 e acconto 2019).

Entro il termine del 16 maggio dovranno versare contestualmente la prima e la seconda rata del premio anche i datori di lavoro che optano per il pagamento rateale del premio risultante dall’autoliquidazione..

Quanto incide la manovra

Per far fronte ai minori introiti previsti, la legge di bilancio stanzia:

  • 410 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 525 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 600 milioni di euro per l’anno 2021.

Per quanto riguarda le risorse già destinate agli sconti del premio rispetto al tasso nazionale, relativi alle attività di prevenzione delle singole aziende, si prevede un taglio di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Inoltre, ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate attese, è stata disposta una riduzione nella misura di 110 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento di progetti di investimento e formazione volti ad incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di necessità, potrà essere effettuata una ulteriore riduzione per il 2021 degli interventi sugli sconti sui premi INAIL  e sulle attività di prevenzione (Investimenti e formazione) nella misura massima di 50 milioni di euro.

Modifica alla disciplina sulla tutela assicurativa

Il comma 1126 della legge di bilancio prevede alcuni ritocchi alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale e, per alcuni settori, modifiche relative al livello dei premi INAIL.

Tra le novità di maggior rilievo va segnalata l’introduzione del principio secondo il quale  nella determinazione  dell'importo  del danno subito dal lavoratore, qualora sussista  la  responsabilità  civile  del  datore  di  lavoro, con conseguente risarcimento  di  una  quota ulteriore  rispetto  alle  prestazioni  INAIL,  il  giudice  potrà  procedere  ad  una riduzione della somma spettante, tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il  miglioramento  dei  livelli  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Inoltre, le  modalità  di  esecuzione  dell’obbligazione  possono  essere  definite  tenendo  conto  del  rapporto  tra  la  somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

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