banner-stampe Saldo e stralcio delle cartelle: altolà dell’INPS. Determinerebbe uno squilibrio del sistema contributivo


Forlì, 07/02/2019
Prot. n. 47/2019

Saldo e stralcio delle cartelle: altolà dell’INPS. Determinerebbe uno squilibrio del sistema contributivo


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Lo stralcio delle cartelle fino a mille euro non deve riguardare i debiti contributivi. L’INPS è in attesa di un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro su come interpretare la soglia prevista per lo stralcio dei carichi fino a mille euro del periodo 2000/2010.

L’interpretazione dell’INPS

In base all’interpretazione dell’INPS devono essere considerate nella soglia prevista dalla disposizione le sanzioni civili maturate dopo la consegna dei ruoli e fino al 24 ottobre 2018.

Invece, secondo il Ministero dell’Economia la disposizione va intesa in senso ampio, ricomprendendo il valore originariamente affidato agli agenti della riscossione.

In questa fase di incertezza, l’Istituto di previdenza ha dovuto congelare il condono dei mille euro in attesa di un chiarimento ufficiale del Ministero del Lavoro.

Il presidente dell’INPS Boeri, ha segnalato che l’estensione ampia del condono, determinerebbe un mancato introito contributivo che, per il principio di automatismo delle prestazioni, andrebbe a carico del fondo di previdenza per i dipendenti, ampliando di fatto la forbice tra pensioni erogate e contributi versati.

Secondo le stime fatte dall’INPS, a fronte di circa 7,6 miliardi di euro dovuti per contributi e sanzioni porterebbe al pagamento di soli 1,3 miliardi di euro, sempreché le dichiarazioni ISEE degli aspiranti aventi diritto siano aderenti al vero.

Il conto sarà pagato dai lavoratori

Come detto, nel caso di lavoratori dipendenti, il diritto alle prestazioni previdenziali permane anche in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, a condizione che il lavoratore denunci all’INPS gli omessi versamenti entro i termini di prescrizione quinquennali.

Qualora il lavoratore dovesse riscontrare il mancato versamento dei contributi previdenziali oltre il termine quinquennale, al fine di conservare l’anzianità contributiva e preservare il trattamento pensionistico, egli potrà solamente riscattare a proprie spese il periodo rimasto “scoperto”.

In tale ipotesi il lavoratore potrà rivalersi sul datore di lavoro per la restituzione degli oneri sostenuti e, qualora lo ritenga opportuno, potrà chiamarlo in giudizio.

Soggetti ammessi al riscatto contributivo

Oltre che per i soggetti direttamente interessati, è ammesso il riscatto anche in favore di familiari di artigiani, commercianti e coltivatori diretti, inoltre, sono ammessi anche gli iscritti alla gestione separata dell’INPS. Restano in ogni caso esclusi quei soggetti che al contempo erano obbligati al versamento originario.

 

 



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