L’attività agricola si presta a generare picchi di lavoro non sempre prevedibili. L’imprenditore non può infatti programmare i tempi esatti della maturazione dei frutti, quindi della raccolta, ovvero prevedere intemperie improvvise e/o eccezionali che possono modificare le tempistiche del lavoro.
Così è abitudine, in queste casistiche, ricorrere anche all’aiuto di parenti ed affini, i quali, in determinate circostanze, possono prestare la loro opera senza un regolare contratto di assunzione e relativa copertura previdenziale.
Lavoro gratuito occasionale di parenti ed affini
Il D.Lgs. n. 276/2003, all’art. 74, prevede che “con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.
Successivamente, il D.L. n. 5/2009 ha ampliato la platea dei parenti e affini che possono prestare attività a titolo gratuito e meramente occasionale, portandola dal terzo al quarto grado. Il rapporto di parentela o affinità è da intendersi con il titolare dell’azienda, qualora iscritto all’INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
L’attività lavorativa dovrà essere caratterizzata dall’“occasionalità ricorrente e di breve periodo” e “dalla gratuità della prestazione”, poiché l’aspetto familiare solidaristico rappresenta un elemento qualificante.
Ne consegue che, per non rientrare in un’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, l’attività:
- dovrà essere svolta in modo puramente occasionale o ricorrente di breve periodo (senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetuta nel corso dell’anno, purché per brevi intervalli di tempo);
- dovrà essere esclusivamente a titolo di aiuto in adempimento di un’obbligazione esclusivamente morale;
- dovrà essere senza corresponsione di compensi di qualsiasi genere e natura in quanto le prestazioni devono essere gratuite;
- dovrà essere svolta da parenti ed affini entro il quarto grado.
Quali attività possono svolgere i familiari che intendono prestare il proprio aiuto?
Se, in origine, l’apporto che tali familiari potevano fornire all’imprenditore era limitato alle sole attività di raccolta di prodotti agricoli, con l’avvento della Legge Biagi, le prestazioni di familiari e affini sono state estese a tutte le attività previste dall’articolo 2135 del Codice Civile, quindi anche alle attività connesse.
I controlli
L’impiego occasionale di tali soggetti, per sopperire a periodi di eccezionale attività, non deve far ritenere che non vi sia un limite a questa “concessione”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 15 marzo 2018, ha fornito una definizione del concetto di prestazione occasionale applicabile trasversalmente a tutti i settori produttivi.
Nella nota è indicato che possono considerarsi “prestazioni gratuite occasionali” le:
- prestazioni lavorative rese da un familiare pensionato, riconducendo la collaborazione occasionale, morale, affettiva e caratterizzata da un limitato e occasionale impegno lavorativo;
- prestazioni lavorative rese da un familiare titolare di altro lavoro a tempo pieno presso altro datore;
- prestazioni lavorative rese da un familiare nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare, ovvero 720 ore all’anno. In caso di prestazioni inferiori a otto ore, il limite delle novanta giornate si intende superato, in quanto non si sarebbe ecceduto il requisito delle 720 ore.
Qualora ricorrano i requisiti sopra descritti, le attività prestate da parenti (o affini) sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili, pertanto, né allo schema del lavoro subordinato né allo schema del lavoro autonomo. Non fanno sorgere alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali e, pertanto, non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto, né obbligo di comunicazioni di instaurazione e/o cessazione di tale rapporto nei confronti di alcun Ufficio o Ente.
L’assicurazione contro gli infortuni
In questa casistica, se l’attività agricola viene svolta da tali soggetti occasionalmente, è necessario porre una particolare attenzione da parte dell’imprenditore, il quale dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili a ridurre i rischi per i soggetti intervenuti.
Dato che tali soggetti non godono delle coperture assicurative spettanti ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi, è opportuno tutelarsi attraverso un’assicurazione aziendale che copra anche eventuali rischi inerenti ai soggetti che prestano gratuitamente il loro supporto.
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