A quasi un anno dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, che si prefigge la finalità di contrastare povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale, e al contempo si propone come misura di garanzia del diritto al lavoro, trovano ora finalmente forma le opportunità previste per i datori, in caso di assunzione di coloro che percepiscono tale sostegno.
Infatti, l’art. 8 del D.L. n. 4/2019 ha introdotto un’interessante forma di incentivo sotto forma di sgravio contributivo per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che assumono direttamente, a tempo pieno e indeterminato.
In cosa consiste il beneficio?
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, sia per quanto riguarda la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dall’interessato. In ogni caso, l’agevolazione non potrà superare il tetto massimo di 780 euro.
Tale incentivo, che non comprende il premio INAIL, non può, in ogni caso, superare l’ammontare totale di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, occorrerà tenere conto, nella sua determinazione, dell’ammontare del reddito di cittadinanza:
- se l’importo è inferiore a 780 euro mensili, l’incentivo sarà pari all’importo inferiore tra il reddito di cittadinanza e i contributi dovuti;
- se l’importo è pari o superiore a 780 euro mensili, l’incentivo avrà valore pari a tale importo.
Inoltre, è importante evidenziare come la durata del beneficio sarà pari alla differenza tra la durata massima dell’erogazione del reddito di cittadinanza (18 mesi) e le mensilità già fruite dall’interessato. In ogni caso, comunque, la Legge prevede una durata minima dello sgravio pari a cinque mensilità.
Come anticipato, il calcolo del beneficio è sull’intero importo contributivo, quota conto datore di lavoro e quota conto lavoratore, ad esclusione:
- premio INAIL;
- contributo al Fondo di Tesoreria INPS (se dovuto);
- contributo al Fondo di Solidarietà bilaterale/FIS (se dovuto);
- contributo ai Fondi Interprofessionali (pari al 0,30%);
- contributi di solidarietà previsti in caso di previdenza complementare e/o fondi assistenziali;
Con particolare riferimento ai datori di lavoro agricoli, il calcolo si esegue al netto degli esoneri per zone contributive e montane e al netto del contributo destinato alle iniziative sulla formazione continua (pari a 0,30%).
Il datore di lavoro, per accedere al beneficio, deve sottostare alle solite condizioni per accedere ai benefici (regolarità contributiva, rispetto della L. n. 68/99, rispetto della contrattazione, rispetto degli obblighi sulla sicurezza, rispetti l’incremento occupazionale, ecc), in aggiunta, deve preventivamente aver comunicato la propria disponibilità di posti liberi sulla piattaforma digitale dedicata, presso ANPAL. L’inosservanza di questa comunicazione comporta l’impossibilità di fruire del beneficio.
Modalità di assunzione concesse
Il rapporto deve essere, come detto, a tempo pieno e indeterminato. Valgono le assunzioni in apprendistato e in somministrazione. Sono previste particolari situazioni per cui, in un secondo momento, il rapporto può essere trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
Sono tassativamente esclusi i rapporti di lavoro intermittenti, i rapporti con personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali e i lavoratori domestici.
Si segnala che la natura dell’esonero è compresa quale aiuto di Stato, pertanto sottoposta all’applicazione del de minimis.
Non candidarsi ad un’offerta è sufficiente per perdere il reddito
Sempre in materia di reddito di cittadinanza, è interessante evidenziare il contenuto della Circolare ANPAL n. 3/2019, la quale ha precisato che, ai fini del mantenimento del beneficio, il lavoratore non solo non deve rinunciare più di tre volte alle offerte di lavoro pervenutegli (se congrue), ma questi non deve neppure perdere l’occasione di candidarsi per una posizione aperta.
Infatti, laddove l’offerta venga da un datore privato, la decisione in merito all’assunzione non dipende dai servizi per l’impiego. Tuttavia, questi segnalano tale opportunità, che il lavoratore, sulla base del richiamato documento dell’ANPAL, non può “passare”. Pertanto, quest’ultimo deve candidarsi per tale posizione, se ritenuta congrua, e l’inerzia in tal senso deve essere considerata alla pari del rifiuto di un’offerta e, quindi, potenziale causa di decadenza del beneficio.
Chiaramente, per la valutazione del criterio di congruità, l’offerta deve rispettare alcuni requisiti, come quelli relativi alla distanza dal domicilio e alla retribuzione. Nel caso in cui un lavoratore accetti offerta di un posto di lavoro distante dalla propria residenza oltre i 250 km, è previsto che possa continuare a recepire il reddito di cittadinanza sottoforma di compensazione per le spese di trasferimento.
Quanto a quest’ultimo tema, l’ANPAL ha precisato che deve ritenersi congrua un’offerta di lavoro che preveda una retribuzione superiore almeno del 10% rispetto agli importi massimi percepibili tramite il reddito di cittadinanza.
Compilazione della domanda
Con il messaggio n. 4099 del 8 novembre 2019, l’INPS ha annunciato che sul proprio sito, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo per la richiesta dell’autorizzazione all’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”.
I datori di lavoro che vorranno accedere all’incentivo dovranno inviare la domanda telematicamente. L’INPS provvederà tramite i propri sistemi informativi:
- a verificare che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti nella piattaforma dedicata al RdC presso l’ANPAL;
- a calcolare l’ammontare e la durata del beneficio spettante;
- qualora ne ricorrano le condizioni, a consultare il RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) per verificare la possibilità per il datore di lavoro di ricevere aiuti de minimis;
- a fornire il riscontro di accoglimento della domanda, elaborando contestualmente il relativo piano di fruizione.
Nel messaggio n. 4099 l’INPS fornisce istruzioni operative e contabili
©RIPRODUZIONE RISERVATA