Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sulla quota di rivalutazione del fondo per trattamento di fine rapporto.
L’imposta, a carico del lavoratore, va portata in diminuzione dell’accantonamento della quota relativa al 2019.
Soggetti interessati
Sono soggetti a questo adempimento tutti i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, allorquando il TFR non sia destinato a fondi pensione.
Sono così esclusi dal versamento:
- i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti;
- i sostituti d’imposta che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest'anno (non avevano personale al 31/12/2018);
- le imprese con almeno 50 addetti, in quanto a partire dal 1° gennaio 2007 sono tenute a versare il TFR a un fondo di tesoreria statale gestito dall'INPS.
Calcolo dell’acconto
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La base di calcolo è data dal fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente. Conseguentemente restano escluse le quote maturate nell’anno 2019.
Il coefficiente di rivalutazione è così composto:
- un tasso fisso (1,50%);
- un tasso variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Nel caso di cessazione del rapporto, l’imposta sostitutiva sulla quota di rivalutazione maturata nell’anno 2019 è calcolata e trattenuta dal datore di lavoro sulla base del valore del TFR del dipendente al 31 dicembre 2018 rivalutata applicando:
- l’indice ISTAT del mese precedente se la cessazione del rapporto avviene entro il giorno 14 del mese;
- l’indice ISTAT del mese in cui avviene la cessazione del rapporto se ciò avviene successivamente al giorno 15 del mese.
Sul valore della quota finanziaria, relativa alla rivalutazione dei fondi per il TFR, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.
L’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, da versare entro il prossimo 16 dicembre con il codice tributo “1712”, può essere calcolato:
- con il metodo storico, in tal caso la base imponibile sarà pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative al TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno;
- con metodo previsionale, in tal caso, l’acconto del 90% avrà come base di calcolo il TFR maturato fino al 31/12/2018 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2019, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Pertanto, il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2019.
Il saldo dell’imposta sostitutiva (cod. tributo “1713”) dovrà invece essere effettuato entro il prossimo 17 febbraio (il giorno 16 è una domenica) attraverso il calcolo dell’imposta sul valore definitivo delle rivalutazioni effettuare, decurtando l’acconto già versato.
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