L’INPS ha comunicato, con messaggio n. 4583 del 6 dicembre 2019, le nuove istruzioni per richiedere gli assegni familiari tramite la nuova procedura online.
I dipendenti di aziende private non agricole, già dal 1° aprile 2019, non possono più utilizzare il modello cartaceo per richiedere gli assegni familiari. Più precisamente, per il settore agricolo, l’obbligo interessa anche gli operai assunti a tempo indeterminato.
Dalla suddetta data, per ottenere gli assegni, i lavoratori dovranno presentare la domanda ANF esclusivamente all’INPS, che provvederà direttamente al calcolo dell’importo.
La procedura di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori dipendenti è stata implementata dallo scorso 3 novembre per consentire anche ai datori di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari, di presentare l’istanza tramite l’apposito sportello telematico, sia direttamente che per il tramite dei soggetti di cui alla L. 12/1979.
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata mediante uno dei seguenti canali:
- in maniera autonoma, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
- datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla L. 12/1979 (consulenti del lavoro).
Se la domanda viene effettuata dal datore di lavoro, è bene ricordare quali sono i dati che lo stesso deve conoscere:
- codice fiscale dell’azienda per conto della quale viene presentata la domanda;
- la delega del lavoratore interessato;
- dati anagrafici del lavoratore;
- composizione del nucleo familiare e i vari dati anagrafici dei componenti del nucleo;
- periodo di interesse.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto (entro cinque anni) secondo le modalità già indicate nella circolare n. 45/2019.
©RIPRODUZIONE RISERVATA