Con la Legge 81/2017, in Italia è stato introdotto il c.d. smart working, ossia la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato combinando flessibilità, autonomia e collaborazione.
Lo smart working, detto anche lavoro “agile”, implica lo svolgimento della prestazione lavorativa senza una postazione fissa, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, in assenza di particolari vincoli di spazio e di orari.
L’art. 19 definisce i contenuti essenziali dell’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile, ovvero:
- disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- durata (l’accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato);
- preavviso in caso di recesso (per gli accordi a tempo indeterminato il recesso è attivabile con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre, nel caso dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni);
- tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Tale flessibilità da un lato concilia i tempi di vita e lavoro del dipendente, dall’altro canto soddisfa l’interesse dell’azienda alla riduzione dei costi attraverso una diminuzione degli spazi attrezzati a disposizione dei lavoratori.
Questa nuova modalità di lavoro, però, crea non poche problematiche in tema di salute e sicurezza poiché, essendo la prestazione di lavoro svolta al di fuori della sede aziendale, è più difficile prevedere tutti i pericoli incombenti sul prestatore ed è più complesso l’onere di vigilanza relativo alle condizioni di lavoro.
Dal combinato disposto degli artt. 18 e 22 della Legge 81/2017, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, a tal fine, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, la norma prevede che il lavoratore debba cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Eventuali infortuni e malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali sono soggetti a tutele assicurative, così come disposto dall’art. 23 della Legge 81/2017.
Così come riportato nella circolare INAIL n. 48/2017, il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Si ricorda, infine, che i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.
Viceversa, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, deve produrre apposita denuncia di esercizio per assicurare i lavoratori che usufruiscono dello smart working.
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