Entro il prossimo 31 gennaio le imprese che, nel corso dello scorso anno, si sono avvalse di lavoratori con contratti di somministrazione, sono tenute ad effettuare una comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto in base al quale l'impresa utilizzatrice può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate iscritte in un apposito Albo.
La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali:
- il contratto di somministrazione, stipulato tra utilizzatore e somministratore, che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- il contratto di lavoro, stipulato tra somministratore e lavoratore, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, il suddetto obbligo comunicativo può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro oppure per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.
Cosa comunicare
Nella comunicazione devono essere trasmesse le seguenti informazioni:
- numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata degli stessi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
L’invio della comunicazione potrà essere effettuato tramite consegna diretta a mano, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Le sanzioni
L’omessa trasmissione della comunicazione, o la trasmissione di una comunicazione non contenente i dati richiesti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250.
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