Come ogni anno, entro il prossimo 31 gennaio, le aziende private e pubbliche dovranno presentare il prospetto informativo ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, così come stabilito dalla Legge n. 68/1999.
L’obbligo di invio è previsto solo se i datori di lavoro hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul compito della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2019.
L’obbligo di assunzione scatta al raggiungimento della cosiddetta “quota di riserva” (prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999, ossia la quota oltre la quale il datore è tenuto ad assumere un soggetto con disabilità); tale quota di riserva, è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di:
- un lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato;
- due lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato;
- 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.
Il prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con quindici o più dipendenti, costituenti base di computo, devono presentare al servizio provinciale competente.
L’art. 40, comma 4, del D.L. 112/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente tramite la procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it.
Rispetto agli anni precedenti, il modello è rimasto il medesimo e deve contenere i seguenti elementi:
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- il numero dei lavoratori appartenenti alle categorie protette;
- le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- gli eventuali provvedimenti di compensazione, sospensione, esonero parziale o convenzione.
I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fanno fede per documentare l’adempimento.
Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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