Il D.Lgs. 228/2001, articolo 5, comma 2-bis, prevede che "Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico", cioè dell'estensione ritenuta necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività, "e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui alla L. 97/1994, articolo 5-bis, commi 1 e 2". Tale disposizione è da intendersi nel senso della contestualità della sussistenza e dell'impegno a costituire il compendio unico e di coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale. Il venir meno anche di uno solo degli elementi previsti comporta pertanto la perdita del beneficio (cfr. ordinanze n. 8618/2018, n. 10544/2017, n. 21847/2016 e n. 28294/2013).