L’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19 sta segnando la nostra società e la nostra economia. Per molte imprese del Paese, infatti, vi è il concreto rischio che il protrarsi degli effetti di questa emergenza sanitaria determini anche gravi difficoltà sul piano economico-finanziario, tenendo conto anche del fatto che le stesse, da diversi anni, stanno operando in un difficile contesto economico.
Con il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo scorso sono state messe in campo delle misure, di carattere economico e fiscale, per agevolare le imprese operanti nelle aree interessate dai focolai di infezione e nel settore del turismo.
Smart working
Per quanto attiene gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, anche al fine di contenere la diffusione dell’epidemia, sono stati presi dei provvedimenti per agevolare su tutto il territorio nazionale il cosiddetto lavoro agile (smart working).
Lo smart working rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, definita dalla L. 81/2017, caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o del luogo in cui debba essere svolto il lavoro. Tale forma contrattuale si basa su un accordo volontario tra dipendente e datore di lavoro, con l’intento di agevolare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, contemporaneamente, favorire la crescita della sua produttività. La flessibilità introdotta dallo smart working deve essere formalizzata da un accordo scritto tra le parti.
Dapprima, con il DPCM del 23 febbraio 2020 è stato concesso di rendere più immediato il ricorso all’istituto nei Comuni della zona rossa, consentendo, in via straordinaria, l'attivazione dello smart working anche in assenza dell'accordo individuale.
Successivamente, con il DPCM del 25 febbraio 2020, la modalità di attivazione “semplificata” del lavoro agile veniva estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche al di fuori della zona rossa, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori.
Con il DPCM del 1° marzo il lavoro agile si applica, anche in assenza di accordi individuali:
- per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di sei mesi;
- dai datori di lavoro, siano essi imprese o professionisti;
- a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- in tutto il territorio nazionale.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza, di cui all’art. 22 della Legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (vedi allegato).
Con il D.L. n. 9/2020 vengono anche previste risorse da destinare ad investimenti in computer, tablet ed altri ausili per incentivare tale modalità di lavoro nella pubblica amministrazione.
Sospensioni su tutto il territorio nazionale per versamenti e adempimenti nel settore turistico-ricettivo
L’articolo 8 del D.L. n. 9/2020 dispone che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale o sede operativa in Italia, per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, possano sospendere i versamenti in scadenza relativi alle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta. Inoltre, per tali soggetti e con riferimento alle scadenze comprese nello stesso periodo, sono sospesi gli adempimenti ed i relativi versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, ma senza possibilità di rateizzazione, entro il 31 maggio 2020.
Sospensione degli adempimenti e versamenti per le imprese situate nella zona rossa
L’articolo 5 del D.L. n. 9/2020, per le imprese ubicate nei Comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nel Comune veneto di Vo', dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020.
Il versamento delle somme non corrisposte, a seguito di tale provvedimento, potrà essere effettuato entro il 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Le imprese che avessero già provveduto a tali versamenti non potranno chiederne il rimborso.
Per imprese con sede nei comuni identificati nell’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione delle trattenute delle ritenute alla fonte, ai sensi del D.M. 24/02/2020, opera dal 21 febbraio al 31 marzo 2020. Ne consegue che, per le imprese con sede legale o operativa in tali territori, la sospensione opera sui compensi corrisposti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
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