Il Decreto “Cura Italia” non si è dimenticato dei genitori lavoratori, anche affidatari, che in questo periodo, a causa della chiusura delle scuole, hanno dovuto tenere i figli a casa.
Le misure adottate dal Decreto sono sostanzialmente due:
- un congedo speciale, di massimo quindici giorni, per chi ha figli di età inferiore ai 12 anni;
- un bonus di spesa di 600 euro per i servizi di baby sitting.
Congedo speciale
Il congedo speciale, che può essere utilizzato alternativamente tra i due genitori, può essere richiesto da:
- dipendenti del settore privato;
- dipendenti iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi.
Il limite di età dei figli è di 12 anni, fatta eccezione per i figli con handicap in situazioni di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 104/1992, per i quali non è posto alcun limite d’età.
Il congedo può essere utilizzato a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo massimo di quindici giornate. Tale periodo può essere continuativo oppure frazionato.
Il calcolo delle indennità è differente a seconda che i lavoratori siano dipendenti privati o iscritti alla gestione separata INPS:
- nel primo caso, l’indennità è pari al 50% della retribuzione, calcolata in base ai canoni indicati all’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001;
- nel secondo caso, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità e al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda del tipo di lavoro svolto.
Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, il bonus spetta a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di altre misure di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Per loro l’indennità si calcola sul 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.
Bonus baby sitting
Per quanto riguarda il bonus stanziato a fronte di spese per servizi di baby sitting, lo Stato mette a disposizione una somma, di massimo 600 euro di spesa, erogata tramite il libretto famiglia.
Le domande per il bonus andranno fatte direttamente all’INPS, anche se ad oggi ancora mancano i chiarimenti in merito.
Tale bonus, oltre che per i lavoratori dipendenti, quelli iscritti alla Gestione separata ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, potrà essere fruito anche dai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS. In tale ultima ipotesi, il bonus è subordinato alla comunicazione, da parte delle rispettive Casse previdenziali, del numero dei beneficiari.
Per i figli da 12 a 16 anni
Per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni è stato riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro, per il periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di indennità né del riconoscimento della contribuzione figurativa. Tali lavoratori non potranno però essere licenziati, mantenendo pertanto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tale possibilità è ammessa a condizione che l’altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito a causa della sospensione dell’attività lavorativa oppure sia disoccupato.
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