Tra le varie misure adottate a seguito del Decreto entrato in vigore il 17 marzo 2020, c’è l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia.
Il Governo ha calcolato che tale misura dovrebbe costare quasi 130 milioni di euro, considerando l’andamento dei contagi, le persone in quarantena, il numero dei dipendenti del settore privato, prevedendo un isolamento di quattordici giorni (dieci giorni lavorativi), retribuiti con 80 euro giornalieri.
Secondo il Decreto “Cura Italia”, la quarantena, per i lavoratori privati che sono in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dovuta al Coronavirus, verrà equiparata alla malattia.
In sostanza, il trattamento economico riservato ai lavoratori in isolamento sarà lo stesso previsto dalla normativa sulla malattia.
La novità sta nel fatto che gli oneri della malattia non sono a carico del datore di lavoro o dell’Istituto previdenziale di riferimento, come potrebbe essere l’INPS, ma a carico dello Stato.
Sulla base del limite di spesa di 130 milioni euro, come stabilito dai calcoli del Governo, l’ente previdenziale dovrà effettuare il monitoraggio delle domande. Il Decreto stabilisce che “il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui e stabilisce che sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto che sta per essere varato”.
Inoltre, le disposizioni normative prevedono anche che, qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Oltre ai dipendenti privati, anche per i dipendenti pubblici sono previste alcune indicazioni specifiche: nel Decreto per il Coronavirus si danno indicazioni anche per il ricovero delle persone con disabilità, facendo riferimento anche ai dipendenti pubblici.
L’articolo 26 del Decreto, al comma 2, stabilisce che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano, in base alla Legge 104 del 1992, il riconoscimento della disabilità o che abbiano certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali circa il rischio derivante da immunodepressione o terapie oncologiche e che si assentino pertanto dal posto di lavoro, fino al 30 aprile quel periodo viene equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del Decreto n. 9 del 2 marzo 2020, riguardante sempre l’emergenza Coronavirus.
Il suddetto comma, quindi, precisa che il periodo trascorso in malattia, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
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