L’ABI ha sottoscritto una convenzione con il Ministero del Lavoro e le parti sociali per stabilire una procedura che consenta l’anticipazione, da parte degli istituti bancari, dei trattamenti di integrazione salariale previsti in favore dei lavoratori per l’emergenza COVID-19.
In base all’accordo sottoscritto, l’anticipazione dell’indennità dovuta, per la cassa integrazione ordinaria e in deroga, sarà concessa fino a quando non sarà erogato il trattamento o, comunque, entro settembre 2020.
Per ottenere l’anticipazione, i destinatari delle misure di sostegno dovranno richiedere un’apertura di credito in un apposito conto, qualora richiesto dalla banca, per un importo forfettario di 1.400 euro. Tale importo è parametrato a nove settimane di sospensione, a zero ore e ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore o in caso di rapporto a tempo parziale.
Beneficeranno dell’anticipazione i lavoratori agricoli, quelli della pesca ed i soci lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito introdotti dal Decreto Legge n. 18/2020. Si tratta dei dipendenti di datori di lavoro in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19, sospesi dal lavoro a zero ore, a seguito della presentazione delle domande di pagamento diretto, da parte dell’INPS, del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.
Le banche definiranno delle modalità telematiche per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di anticipazione, al fine di limitare il più possibile l’accesso fisico agli sportelli.
L’apertura di credito cesserà nel momento un cui la banca riceverà notizia dal datore di lavoro dell’esito della domanda.
La convenzione prevede che tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione, in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga.
Qualora la domanda di integrazione salariale abbia esito negativo, la banca potrà` richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore, che potrà estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui il lavoratore fosse impossibilitato a estinguere il proprio debito, il datore di lavoro verserà`, sul conto corrente oggetto di affidamento, gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR, o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.
©RIPRODUZIONE RISERVATA