L’INPS, con il Messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020, ha introdotto alcune eccezioni per le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali, con causale COVID-19, e ha fornito le istruzioni per le aziende in difficoltà economica che non riescono a corrispondere le somme dovute ai lavoratori.
In linea generale, l’art. 7 del D.Lgs. n. 148 del 2015 stabilisce le regole che l’azienda deve seguire per il pagamento della cassa integrazione ai lavoratori.
La norma prevede che sia il datore di lavoro ad erogare la cassa integrazione ai dipendenti, per poi recuperare le somme tramite conguaglio. Ci sono però delle deroghe a questa procedura:
- qualora l’azienda sia in difficoltà finanziarie, se ha avuto accesso alla CIGO, può chiedere il pagamento diretto all’INPS, dimostrando di averne i requisiti e presentando la documentazione indicata nell’allegato 2 della Circolare n. 197 del 2015;
- per la cassa integrazione con causale COVID-19, a cui si applicano le novità introdotte dal D.L. “Cura Italia”, il pagamento diretto da parte di INPS può essere richiesto anche senza fornire alcuna documentazione in merito alle difficoltà finanziarie dell’impresa.
Nel Messaggio n. 2066, l’Istituto ha specificato che la richiesta può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di accesso alla CIGO se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.
Vediamo come procedere: una volta effettuata la richiesta di concessione dell’integrazione salariale e il rilascio dell’autorizzazione, bisogna procedere con la domanda di pagamento diretto.
Nel caso in cui l’azienda non abbia ancora effettuato conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa.
Se, invece, l’azienda ha già effettuato i conguagli, la Struttura territoriale di riferimento chiude l’autorizzazione originaria, riducendo le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento, ed emette una nuova autorizzazione.
In questo ultimo caso, l’azienda è tenuta a presentare una nuova domanda con le seguenti caratteristiche:
- deve riguardare solo il periodo e le ore per cui si chiede il pagamento diretto da parte dell’INPS;
- deve essere dotata di documentazione utile ad attestare le difficoltà finanziarie dell’impresa (ad eccezione di tutte le aziende che accedono alla cassa integrazione con causale COVID-19).
CGIS e modifica delle modalità di pagamento
Anche nel caso della cassa integrazione guadagni straordinaria può aver luogo la stessa variazione. Infatti, come specificato dall’INPS nel Messaggio n. 2066/2020, “il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori”.
La CGIS deve sempre essere richiesta dall’azienda, come conseguenza dell’aggravamento delle condizioni finanziarie.
Attenzione che, nel caso in cui venga rilevata la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministero può decretare l’annullamento del pagamento diretto concesso in origine. In tal caso, l’integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma deve essere l’azienda ad anticipare le somme che poi può recuperare tramite conguagli, tramite i flussi Uniemens.
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