L’INPS, con un comunicato pubblicato oggi sul proprio sito, informa che provvederà a corrispondere a breve l’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai soggetti che hanno già percepito l’indennità COVID-19 per il mese di marzo, senza presentare alcuna nuova domanda.
L’indennità, prevista in prima istanza dal Decreto 18/2020, è stata riproposta e rimodulata dal Decreto Rilancio anche per il mese di aprile, prevedendo in taluni casi, per il mese di maggio, anche alcuni ulteriori requisiti.
I soggetti la cui attività ha risentito dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 e che riceveranno l’accredito sono:
- liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali);
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- lavoratori dello spettacolo.
I beneficiari riceveranno un SMS di notifica dell’avvenuto pagamento. Sarà comunque possibile verificare lo stato della propria pratica attraverso l’area riservata del sito INPS, accedendo alla sezione “Pagamenti” del fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci “Prestazioni>Pagamenti”.
Coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo possono comunque accedere al servizio indennità COVID-19, con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato), per consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciarvi.
Entro la fine del mese sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio, per consentire l’invio anche delle domande dei lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza Partita IVA con contratti di lavoro occasionale e venditori a domicilio.
Le indennità del mese di aprile per i lavoratori agricoli a tempo determinato sono state ridotte a 500 euro e spettano ai lavoratori (OTD), purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione. Per tali lavoratori non è previsto alcunché per il mese di maggio, mentre nel caso degli altri soggetti, titolari di Partita IVA occorrerà verificare i requisiti per l’accesso alle altre misure di sostegno introdotte dal D.L. 34/2020, come ad esempio il contributo a fondo perduto.
Cumulabilità
Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità concesse dal fondo di ultima istanza di cui all'articolo 44 del D.L. 18/2020.
È invece ammessa la cumulabilità con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Comunicato INPS del 21/05/2020
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