Sul portale INPS è attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM). Il REM, istituito dall’articolo 82 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presentazione della domanda avviene previa autenticazione nell’area dedicata, attraverso il PIN rilasciato dall’INPS, oppure tramite le proprie credenziali SPID, Carta Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Accedendo all’apposito servizio (https://serviziweb2.inps.it/RedditoEmergenza/) è possibile consultare anche i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.
Il Reddito d’Emergenza decorre dal mese di maggio 2020, in favore dei nuclei familiari in difficoltà e rispondenti a determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.
Requisiti per richiedere il REM
L’articolo 82 del Decreto Rilancio stabilisce i requisiti per l’accesso al beneficio nei commi 2, 3 e 6.
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31/12/2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.
Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del D.L. n. 18/2020 e di cui agli articoli 84 e 85 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Quando e come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:
- i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- gli istituti di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152;
- il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).
Il beneficio economico del REM riconosciuto va da un minimo di 400 euro mensili ad un massimo di 800 euro, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.
Durata del beneficio
Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020, saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
©RIPRODUZIONE RISERVATA