Il Decreto Rilancio ha prorogato di ulteriori due mesi gli obblighi in tema di collocamento obbligatorio, prevedendo anche la possibilità di prorogare liberamente, fino al prossimo 31 agosto, i contratti di lavoro a tempo determinato ed estendendo al 31 luglio 2020 la possibilità di assumere operari agricoli che beneficiano di alcuni ammortizzatori sociali senza farli decadere dai relativi benefici.
Si tratta di misure proposte nei precedenti provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza COVID-19, che sono state adattate all’andamento del periodo emergenziale ed ai conseguenti effetti economici.
Vediamo nel dettaglio i singoli provvedimenti.
Proroga degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio
La Legge n. 68/1999, al fine di tutelare i lavoratori appartenenti a determinate categorie di lavoratori, ha istituito dei precisi obblighi, per le imprese del settore pubblico e privato, volti a promuovere l'inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
L’articolo 3 della Legge n. 68/1999 prevede i parametri per individuare il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette da assumere in rapporto agli occupati complessivi delle imprese. Tali assunzioni devono avvenire tramite richiesta nominativa o mediante la stipula di una specifica convenzione.
L’articolo 76 del D.L. n. 34/2020 estende la proroga già precedentemente concessa dall’articolo 40, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge 27/2020.
Pertanto, gli adempimenti relativi alle modalità di assunzione di tali lavoratori, previsti dall’art. 7 della L. 68/1999, sono ora sospesi per quattro mesi, ovvero dal 17 marzo al 16 luglio 2020.
Si ritiene, pertanto, che i datori di lavoro per i quali, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 16 luglio 2020, si siano determinate le condizioni per l’assunzione di lavoratori disabili, debbano provvedere alla presentazione domanda della nuova assunzione agli uffici competenti entro sessanta giorni a decorrere dal 16 luglio 2020. In alternativa, i datori di lavoro potranno stipulare una convenzione con gli uffici preposti.
Rinnovi incondizionati per i contratti di lavoro a termine
A seguito delle modifiche all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, sono stati momentaneamente sospesi, per il periodo emergenziale, i vincoli al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Le disposizioni sul lavoro a termine, che trovano delle deroghe per i lavori stagionali, prevedono per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato un termine massimo di ventiquattro mesi, in deroga a quello ordinario di dodici mesi, che può applicarsi solo in determinate condizioni.
Qualora il termine di ventiquattro mesi fosse superato, anche a seguito di successivi rinnovi del contratto originario, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
Pertanto, il rinnovo di un contratto della durata di dodici mesi prevederebbe, di norma, l’indicazione di specifiche causali, ferma restando la necessità di non superare i ventiquattro mesi. Inoltre, sono ammesse non più di quattro proroghe dello stesso contratto di lavoro a tempo determinato.
L’articolo 93 del Decreto Rilancio consente di rinnovare, fino al prossimo 30 agosto, i contratti a tempo determinato in scadenza in essere alla data del 23 febbraio, anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015.
Promozione del lavoro agricolo
Un altro provvedimento che è stato oggetto di intervento da parte del D.L. 34/2020 è quello che consente di poter stipulare dei contratti di lavoro a termine, della durata non superiore a trenta giorni, con datori di lavoro del settore agricolo, senza la perdita dei benefici loro destinati, a coloro che, a seguito dell’emergenza epidemiologica, percepiscono:
- indennità derivanti dagli ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa;
- NASPI;
- DIS-COLL;
- reddito di cittadinanza.
I contratti potranno essere anche rinnovati per ulteriori trenta giorni. Per il lavoratore, i contratti non potranno, comunque, superare il limite di 2.000 euro nell’anno 2020.
Lavoro di terzi in campagna, possibile fino al 31 luglio
In via eccezionale, fino al 31 luglio 2020, non saranno considerate prestazioni di lavoro, pertanto non soggette all’obbligo previdenziale, quelle offerte gratuitamente da soggetti terzi alle imprese situate nelle zone montane.
Tali prestazioni saranno pertanto equiparate alle prestazioni offerte gratuitamente da familiari e affini fino al sesto grado, in modo occasionale, per un breve periodo, a sostegno delle attività dell’imprenditore agricolo.
Anche in tale ipotesi, quindi, il rapporto deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
- gratuità;
- occasionalità;
- brevità.
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