La Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’esonero contributivo per ventiquattro mesi in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’INPS, con la Circolare n. 72 del 9 giugno 2020, ha fornito le istruzioni operative e contabili per l’applicazione della disposizione.
Nella Circolare, l’Istituto ha precisato che per beneficiare del provvedimento disposto dall’articolo 1, comma 503 della L. n. 160/2019, occorre che i richiedenti, alla data di inizio della nuova attività imprenditoriali agricola, non abbiano ancora compiuto 40 anni.
Così, ad esempio, un giovane coltivatore diretto che ha avviato una nuova attività agricola il 1° giugno 2020, potrà ottenere lo sgravio contributivo, a condizione che il compimento del quarantesimo anno d’età avvenga a partire dal 2 giugno 2020.
In cosa consiste?
Il provvedimento consente ai beneficiari di usufruire dell’esonero, nella misura del 100%, dei contributi dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fermo restando il diritto alla maturazione delle prestazioni pensionistiche.
In sostanza, l’esonero di ventiquattro mesi riguarda le seguenti componenti contributive dovute dall’imprenditore agricolo professionale o dal coltivatore diretto:
- la quota per l’invalidità;
- la quota per vecchiaia e i superstiti (IVS);
- il contributo addizionale di cui all’art. 17, c. 1 della Legge n. 160/1975.
Sono invece esclusi dall’esonero contributivo:
- il contributo di maternità dovuto ai sensi dell’art. 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001;
- il contributo INAIL (peraltro non dovuto dagli imprenditori agricoli, ma richiesto solo per i coltivatori diretti).
Il suddetto esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 e dal Regolamento UE n. 1408/2013, modificato dal Regolamento UE n. 2019/316, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».
Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, al fine del rispetto del limite “de minimis” previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare, ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.
Per beneficiare delle disposizioni introdotte dal comma 503, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli devono essere in regola con i seguenti obblighi:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di Legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Istituto, con le Circolari n. 164/2017 e 36/2018, aveva fornito chiarimenti in relazione agli esoneri contributivi riservati ai neoiscritti alla previdenza agricola, con meno di 40 anni, disposti da precedenti disposizioni di legge. In assenza di ulteriori precisazioni da parte dell’INPS, dato che molti aspetti della norma in vigore ricalcano quelle pregresse, si ritiene che i chiarimenti interpretativi forniti in tali documenti possano essere tuttora ritenuti validi.
Modalità di accesso
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che, avendone i requisiti, intendono beneficiare dell’esonero contributivo, devono inviare una domanda di ammissione al beneficio entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura, che deve essere effettuata utilizzando il relativo servizio online “ComUnica”.
Le domande presentate oltre il termine vengono respinte. Tuttavia, la Circolare fissa la scadenza del 29 luglio 2020 per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020.
La richiesta di accesso all’esonero contributivo deve essere inoltrata all’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, secondo le istruzioni che seguono:
- entrate nella sezione “Comunicazione bidirezionale”;
- selezionare “Invio comunicazione”;
- compilare il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”.
Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio vengono acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione alla gestione.
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