L’INPS ha precisato che i percettori del reddito di cittadinanza, occupati temporaneamente nel settore agricolo, non devono provvedere ad alcuna comunicazione nei confronti dell’Istituto per non decadere dal diritto a percepire il reddito di cittadinanza (RdC), a condizione che il loro contratto a termine sia inferiore a trenta giorni, rinnovabile per ulteriori trenta giorni, e purché la retribuzione sia nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Ai sensi dell’articolo 94 del D.L. n. 34/2020, al fine di promuovere il lavoro agricolo, è stato disposto che “i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020”.
Per i titolari del RdC, qualora muti la loro situazione lavorativa con l’avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, durante il periodo di fruizione del beneficio, sorge l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro trenta giorni tramite il modulo RdC/PdC.
L’INPS, nel Messaggio n. 2423 del 12 giugno 2020, ha precisato che, in caso di avvio di un’attività lavorativa nel settore agricolo, nel rispetto dei requisiti dell’articolo 94 del Decreto Rilancio, il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC - com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti.
Tale comunicazione andrà pertanto effettuato qualora, ad esempio il lavoratore, dopo un primo rinnovo a seguito di un contratto a termine originario di trenta giorni e nel rispetto del limite di reddito di 2.000 euro, proceda ad un ulteriore rinnovo contrattuale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA