Il Governo, con il nuovo Decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2020, concede una proroga dei termini per richiedere all’INPS il reddito di emergenza.
Il Decreto Rilancio aveva fissato come termine ultimo per l’invio delle istanze all’INPS il 30 giugno 2020 ma, vista la precaria situazione economica e lavorativa, è stato concesso di trasmettere le domande per l’ottenimento del REM fino al 31 luglio 2020.
Stando alle nuove indicazioni fornite dall’INPS con il comunicato stampa del 12 giugno 2020, la domanda per il reddito di emergenza potrà essere inoltre presentata anche tramite i CAF; i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19 potranno fare domanda:
- tramite i servizi offerti dai centri di assistenza fiscale;
- tramite i servizi offerti dai Patronati;
- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).
Il reddito di emergenza sarà erogato in due rate, a seconda del momento di presentazione della domanda, in particolare:
- chi invierà domanda a giugno riceverà il sussidio per il mese di giugno e luglio 2020;
- chi invierà la domanda a luglio verrà pagato nel mese di agosto.
Non cambia invece la durata dell’aiuto economico e neppure l’importo del reddito di emergenza, che sarà riconosciuto per due mesi per un minimo di 400 euro e fino ad un massimo di 840 euro.
Il calcolo dell’indennità, riconosciuta a chi non ha avuto accesso agli altri sussidi introdotti per l’emergenza COVID-19, è effettuato sulla base dei seguenti parametri:
Composizione nucleo |
Scala di equivalenza |
Importo REM |
Un adulto |
1 |
400 euro |
Due adulti |
1.4 |
560 euro |
Due adulti e un minorenne |
1.6 |
640 euro |
Due adulti e due minorenni |
1.8 |
720 euro |
Tre adulti e due minorenni |
2 (la scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma) |
800 euro |
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave |
2.1 (la scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE) |
840 euro |
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