L’INPS, con la Circolare n. 73 del 17 giugno 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti sul bonus baby sitter e sul rimborso per i centri estivi, con l’importante apertura alla possibilità di cumulare le misure con il congedo COVID-19.
Cumulabilità con il congedo COVID-19
Tenuto conto della rilevanza della misura, l’Istituto autorizza a fare domanda per il bonus baby sitter e centri estivi secondo le nuove regole previste dal Decreto Rilancio.
Nel dettaglio, la Circolare n. 73, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione occorre presentare nuova domanda di bonus da parte del cittadino, distingue tre differenti casistiche:
- il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo COVID-19. In questo caso, il bonus baby sitter e centri estivi potrà raggiungere i 1.200 o 2.000 euro, sulla base della categoria di appartenenza del richiedente;
- il soggetto ha fatto richiesta del congedo COVID-19 ed è stato autorizzato per un periodo fino a quindici giorni. In tal caso, è prevista la possibilità di beneficiare dell’importo residuo pari a 600 o 1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti;
- il congedo COVID-19 è stato autorizzato per un periodo straordinario di oltre quindici giorni. In quest’ultimo caso, la prestazione non spetta.
La Circolare n. 73 precisa inoltre che le famiglie potranno richiedere ed utilizzare, fino al 31 luglio 2020, o il bonus centri estivi o il voucher baby sitter.
Nel caso in cui siano già stati riconosciuti fino a quindici giorni di congedo parentale straordinario, sarà assegnato un importo pari a 600 euro (1.000 euro per personale sanitario, sicurezza e soccorso impegnato nell’emergenza coronavirus).
L’INPS specifica che non è possibile:
- rinunciare ai periodi di congedo COVID-19 effettivamente fruiti;
- richiedere l’annullamento della conversione in congedo COVID-19, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
Compatibilità con lo smart working
Sia il bonus centri estivi che il voucher baby sitter non potranno essere richiesti qualora l’altro genitore sia:
- in congedo COVID-19;
- disoccupato;
- non lavoratore;
- percettore, al momento della domanda, di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASPI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.
L’INPS ha specificato che, per chi è in cassa integrazione, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Se un genitore percepisce un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Vi è invece una piena compatibilità tra bonus e smart working, considerando che il lavoro agile è divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per molte imprese.
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