Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, ha introdotto nuovi criteri per l’assegnazione del bonus Renzi, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale ai lavoratori dipendenti.
Si tratta di modifiche che interessano due aspetti:
- l’ammontare del bonus, che passa da 80 € a 100 € mensili;
- i requisiti reddituali necessari per ottenerlo in misura piena.
Il Decreto prevede inoltre una detrazione fiscale equivalente per i contribuenti con redditi superiori a 28.000 €, che decresce progressivamente sino ad azzerarsi per coloro che presentano redditi tra 35.000 e 40.000 €.
Le novità interesseranno le prestazioni lavorative rese dal 1° luglio 2020 (busta paga di competenza luglio 2020) ivi inclusa la nuova la detrazione fiscale.
È bene ricordare che il bonus Renzi, disciplinato dall’ art. 13 del TUIR comma 1-bis, viene trattato attualmente come un credito IRPEF da conferire in busta paga e spetta a tutti coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente o alcuni redditi assimilati. In particolare, la normativa include in questa classificazione:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti, per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque erogate;
- compensi per lavori socialmente utili, in conformità a specifiche disposizioni normative.
Inoltre, per accedere al bonus (sino alla data del 30/06/2020), i soggetti precedentemente citati devono:
- possedere un reddito complessivo inferiore a 26.600 € nel periodo d’imposta;
- possedere un’IRPEF positiva (calcolata sul reddito da lavoro escludendo detrazioni di lavoro dipendente).
Nel caso in cui tutte le precedenti condizioni fossero rispettate, il bonus viene concesso in funzione del reddito annuo complessivo e della durata del rapporto di lavoro. In relazione al reddito, il bonus è riconosciuto in misura fissa per coloro che presentano un reddito complessivo non superiore a 24.600 €, mentre viene riconosciuto in misura decrescente, fino ad azzerarsi, per coloro che presentano redditi compresi tra 24.601€ e 26.600€.
In relazione alla durata del rapporto lavorativo, invece, il bonus è adeguato al periodo di lavoro dell’anno e viene riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica.
Il bonus Renzi, che dal 1° luglio 2020 prenderà il nome di “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, non presenta differenze sia per quanto riguarda il trattamento (continuerà ad essere considerato un credito IRPEF) sia per quanto riguarda i beneficiari del bonus (rimarranno gli stessi citati in precedenza).
Con riferimento alla quantificazione dell’importo e alle condizioni di spettanza, è utile analizzare in maniera distinta trattamento integrativo e detrazione fiscale.
Per accedere al trattamento integrativo è necessario che gli eventuali beneficiari abbiano un’imposta lorda positiva, oppure un reddito complessivo, non superiore a 28.000 € per periodo d’imposta e, nel caso in cui tali requisiti siano rispettati, il trattamento integrativo sarà attribuito in misura piena (100 € mensili).
Ad accedere alla detrazione fiscale saranno, invece, i titolari di un reddito complessivo compreso tra 28.000 € e 40.000 €.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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