L’articolo 94 del D.L. n. 34/2020, dispone che i percettori di NASPI, DIS-COLL e ammortizzatori sociali (con specifico riferimento ai periodi di sospensione della prestazione lavorativa) possono, in corso di erogazione delle stesse prestazioni a sostegno del reddito, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a trenta giorni, rinnovabili per ulteriori trenta, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
L’INPS, con la Circolare n. 76/2020, ha precisato che i trenta giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto stesso.
Nel caso in cui i contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino i limiti previsti dall’articolo 94 (numero giornate e/o limite reddito), le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASPI e DIS-COLL.
L’INPS, nella medesima Circolare, ha specificato che in caso di superamento dei suddetti limiti, “gli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo”.
I contributi versati per le prestazioni rese nel settore agricolo, saranno considerati utili ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione.
In conclusione, i datori di lavoro agricolo che intendono assumere personale, le cui caratteristiche sono quelle su esposte, non dovranno occuparsi di alcun adempimento aggiuntivo oltre all’assunzione, in quanto è onere esclusivo del lavoratore comunicare agli Istituti competenti le giornate di attività lavorativa, mediante modulo NASPI-COM.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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