L’INPS, con la Circolare n. 106/2020, comunica che è disponibile un nuovo servizio per il cittadino lavoratore, utilizzabile tramite il portale web dell’Istituto, per comunicare il cambio di indirizzo di reperibilità in caso di visita medica a seguito di malattia.
Questo nuovo strumento, messo a disposizione dall’Istituto, consente una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione e dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare.
Il nuovo canale di comunicazione va a sostituire le modalità ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact Center), che rimangono comunque valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.
Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori, nei confronti dei propri datori di lavoro.
Per i lavoratori privati vi è l’obbligo di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili e, comunque, sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore. Come precisato dall’Istituto, con le Circolari n. 129/1990 e n. 183/1998 e il Messaggio n. 4344/2012, in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, quest’ultimo perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.
Per i lavoratori pubblici, l’art. 6 del DPCM 17 ottobre 2017, n. 206, prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio.
Il servizio è invece escluso, per i lavoratori pubblici, per quanto riguarda la comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi ex art. 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 75/2017.
La nuova procedura
Per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità, il lavoratore deve seguire i seguenti passaggi:
- accedere al sito web dell’INPS, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositive;
- entrare nella sezione “Servizi online”, sportello al cittadino per le VMC (visite mediche di controllo);
- comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” (durante il periodo di assenza per la malattia è possibile variare più volte il domicilio).
Sul punto, la Circolare dell’INPS precisa quanto segue:
- ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico della precedente reperibilità, limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
- ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
- in fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta dell’accertamento sanitario da parte dell’INPS;
- al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito (spuntando l’apposito campo) ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.
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