Entro il prossimo 28/02/2021, gli imprenditori individuali in regime forfettario possono comunicare all’INPS, presentando l’apposita domanda, l’adesione al regime contributivo agevolato (riduzione contributiva del 35%) loro riconosciuto.
Entro il medesimo termine, i soggetti che intendono rinunciare al regime contributivo agevolato (poiché, ad esempio, nel 2021 non dispongono più dei requisiti necessari per l’applicazione del regime forfettario), devono presentare l’apposita comunicazione all’istituto previdenziale. In questa ipotesi, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza 01/01/2021 (qualora la comunicazione sia presentata successivamente a tale data, il regime contributivo ordinario è ripristinato dal 01/01/2022).
Il regime forfettario
L’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, disciplina il regime forfettario riservato a imprenditori individuali e lavoratori autonomi in possesso di specifici requisiti.
A decorrere dal 01/01/2020, l’accesso al regime forfettario, ed il suo mantenimento negli anni successivi, è consentito ai soggetti che, nell’anno precedente:
- hanno percepito ricavi o compensi non superiori a € 65.000;
- hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro non superiori a € 20.000 lordi.
Tuttavia, l’applicazione del regime è comunque preclusa ai soggetti che, nel corso dell’applicazione dello stesso, rientrano in una delle seguenti ipotesi:
- si avvalgono di regime speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, salvo i soggetti residenti in un altro Paese membro o in uno Stato aderente al SEE che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni e imprese familiari, oppure controllano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, con esclusione dei soggetti che avviano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione;
- hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato di cui artt. 49 e 50, TUIR, eccedenti l’importo di € 30.000.
Il regime consente di determinare il reddito imponibile in modo forfettario, con applicazione di un coefficiente di redditività, differenziato in base alla tipologia di attività svolta. Il reddito così determinato è tassato con applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali pari al 15% (5% per i contribuenti che iniziano una nuova attività).
Il regime previdenziale agevolato
Il regime previdenziale agevolato, riconosciuto ai contribuenti forfettari in regime d’impresa, presuppone la presentazione di un’apposita domanda all’INPS, ove il contribuente attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione del regime forfettario.
Tale regime agevolato si sostanzia nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla gestione INPS artigiani e commercianti. La riduzione contributiva opera sia ai fini della determinazione del minimale di reddito (pari a € 15.953 per il 2021), sia per determinare l’eventuale contribuzione eccedente.
Prima di aderire al regime agevolato è dunque opportuno valutare se la contrazione della contribuzione, determinata dal regime de quo, produca effetti negativi per il raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica.
Come precisato dall’Istituto, tale regime agevolato rappresenta una facoltà concessa all’imprenditore, che si manifesta a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Presentazione della domanda
Come anticipato, l’adesione al regime contributivo agevolato richiede la presentazione, all’INPS, di un’apposita domanda, sulla base delle procedure definite dalle Circolari INPS n. 29/2015 e 35/2016.
Tuttavia, il regime è automaticamente applicabile nel 2021, senza che sia richiesta la presentazione di alcuna istanza, da parte dei soggetti già beneficiari del regime agevolato previdenziale (e fiscale) nel 2020.
Invece, i soggetti che nel 2020 hanno intrapreso una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime contributivo agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine, perentorio, del 28/02/2021.
Infine, i contribuenti che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tempestivamente, a seguito della ricezione del provvedimento d’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, la volontà di applicare il regime contributivo.
In caso di rinuncia al regime contributivo, per scelta del contribuente o per perdita dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario, il contribuente è tenuto a inviare un’apposita comunicazione all’INPS entro il 28/02 dell’anno successivo (in tal caso il regime contributivo ordinario è ripristinato dal 01/01 del medesimo anno).
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