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Forlì, 24/06/2021
Prot. n. 412/2021

Assegno ponte e assegno nucleo familiare (ANF)

Andrea Fiumi

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L’assegno unico universale è stato provvisoriamente messo in “panchina”, in attesa che i decreti attuativi vengano adottati dal nostro ordinamento giuridico.

Il Decreto Legge n. 79/2021 introduce l’assegno temporaneo, detto anche assegno ponte, il quale sarà valido per sei mesi da luglio a dicembre 2021 e sarà riservato alle famiglie con figli da 0 a 18 anni (esclusi dal diritto agli ANF) e con un determinato ISEE.

La misura ponte avrà validità sei mesi ed è rivolta ai disoccupati, ai titolari di Partita IVA, ovvero coloro che non hanno accesso agli assegni familiari o ANF (assegno al nucleo familiare), sono residenti in Italia e soggetti alle imposte sul reddito.

Dal 2022, con la riforma fiscale, l’assegno unico diventerà strutturale e universale.

L’assegno ponte è subordinato a determinati limiti di reddito e requisiti ben precisi:

  • chi ha un’ISEE superiore ai 50.000 euro è escluso dal beneficio;
  • è riservato ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, occorre essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • occorre essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • occorre essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età.

Adempimenti

La domanda per l’assegno unico ponte va presentata in via telematica all’INPS oppure mediante l’assistenza di un patronato.

Per i lavoratori dipendenti dal 1° luglio non cambierà quasi nulla rispetto a prima, se non l’importo assegnato.

Infatti, con il Messaggio n. 2331, l’INPS ha rilasciato la procedura per poter presentare richiesta degli assegni nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Nel medesimo Messaggio vengono aggiornate le tabelle per gli ANF dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022, contenenti l’aumento dell’importo previsto in parallelo al debutto dell’assegno unico dal Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021.

Agli aventi diritto all’assegno al nucleo familiare è riconosciuto un incremento pari a:

  • 37,5 euro per ciascun figlio, nei nuclei familiari fino a due figli;
  • 55 euro per ciascun figlio, nei nuclei familiari di almeno tre figli.

Si tratta di provvedimenti economici provvisori, in attesa che vengano calcolati e definiti in maniera più precisa con la legge di bilancio e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Come noto, il problema sarà quello di inserire nell’assegno anche la quota di detrazioni fiscali per figli a carico per la quale bisogna aspettare l’avvio del nuovo anno fiscale.

Dopo aver inviato domanda, e a seguito delle verifiche dell’INPS, verranno calcolati gli assegni e le eventuali maggiorazioni spettanti.

Gli importi degli ANF saranno calcolati direttamente dall’Istituto e successivamente resi disponibili al datore di lavoro e al beneficiario degli ANF con le consuete modalità procedurali.
 

 

Andrea Fiumi, consulente del lavoro

 

 

 

  

 


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