banner-stampe INPS: il differimento dell’acconto contributivo 2021 e degli altri esoneri per CD, IAP nonché per i datori di lavoro delle filiere agricole


Forlì, 28/06/2021
Prot. n. 420/2021

INPS: il differimento dell’acconto contributivo 2021 e degli altri esoneri per CD, IAP nonché per i datori di lavoro delle filiere agricole


Stampa
 

Al fine di sostenere i lavoratori autonomi e i professionisti nell’attuale emergenza epidemiologica, l’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha istituito un apposito fondo per finanziare il parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da tali soggetti.

L’esonero contributivo, in particolare, è riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse professionali previdenziali autonome, che nel 2019 hanno conseguito un reddito complessivo lordo non superiore a 50.000 euro e hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

I criteri e le modalità attuative dell’esonero sono stati definiti da un D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, firmato lo scorso 7 maggio, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Esonero contributivo per le filiere agricole

Inoltre, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, l’art. 70, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, della mensilità relativa a febbraio 2021.

L’esonero riguarda anche la contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 dei lavoratori autonomi agricoli (ossia, Coltivatori Diretti, coloni, mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali).

Da ultimo, gli artt. 16 e 16-bis, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, hanno disposto un esonero contributivo a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3, D.L. n. 137/2020, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato dapprima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, al mese di gennaio 2021, ad opera dell’art. 19, comma 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.

Sospensione dei versamenti fino ad una prossima comunicazione

Con il Messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, l’INPS ha annunciato che, nell’attesa del completamento dell’iter attuativo delle normative sopra richiamate, sono differiti, fino a nuova comunicazione, i termini di versamento del primo acconto 2021 della contribuzione previdenziale dovuta:

  • dai soggetti iscritti alle Gestioni speciali INPS artigiani e commercianti, interessati dall’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali previsto dalla “Legge di Bilancio 2021”;
  • dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR;
  • dai lavoratori autonomi in agricoltura (CD e IAP) di cui all’articolo 7 della Legge 2 agosto 1990, n. 233, delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti, con scadenza il 16 luglio 2021.

Sono poi differiti a data da definirsi i termini di versamento relativi ai lavoratori autonomi in agricoltura interessati dall’esonero parziale previsto dalla Legge n. 183/2020 (art. 10, c. 6)  e dagli esoneri a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra), per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 di cui al D.L. n. 137/2020 e per il mese di febbraio 2021 di cui al D.L. n. 73/2021, pur limitatamente alle sole filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra.

In particolare, il differimento dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 riguarda:

  • il quarto trimestre 2020, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata (già scaduta il 16 giugno 2021);
  • la quarta rata per i lavoratori autonomi in agricoltura (scaduta il 16 gennaio 2021 ma già differita al 16 febbraio 2021);
  • i versamenti con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021, per le aziende agricole che versano mensilmente.

Per i soggetti interessati dall’esonero di cui al D.L. n. 73/2021, invece, sono differiti i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021, già scaduti il 16 marzo 2021 per le aziende che versano mensilmente.

Non è invece previsto alcun differimento dal versamento del saldo 2020 per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali INPS artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, la cui scadenza resta dunque fissata al 30 giugno 2021.

 

 

  

  



    ©RIPRODUZIONE RISERVATA

    ©RIPRODUZIONE RISERVATA. Tutti i diritti sono riservati a ConsulenzaAgricola.it srl. L’utente può consultare i contenuti solo per fini professionali, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sono vietati usi diversi, inclusi duplicazione, diffusione, estrazione di dati e addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le violazioni comportano responsabilità civili e penali, con obbligo di risarcimento danni.

    stampa-footer-2021 INPS: il differimento dell’acconto contributivo 2021 e degli altri esoneri per CD, IAP nonché per i datori di lavoro delle filiere agricole