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Forlì, 08/07/2021
Prot. n. 452/2021

Agriturismo e fabbisogno giornate

Andrea Fiumi

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Le aziende agricole si trovano spesso a fare “i conti” con il calcolo dell’effettivo fabbisogno di giornate lavorative generato dalle colture applicate, seguendo le tabelle ettaro/cultura redatte da ogni singola Regione.

L’attività agricola, a sua volta, non sempre risulta di facile definizione in termini di raccordo tra quanto previsto dal documento regionale e l’effettiva prestazione di lavoro svolta dai singoli lavoratori subordinati.

A complicare l’analisi subentra la carenza di specifiche circolari che, soventi, rimandano sempre ad una “verifica caso per caso” o comunque difficilmente riescono ad inglobare le innumerevoli attività che l’agricoltura propone, in particolare le difficoltà aumentano di fronte alle attività connesse.

Il Decreto Legge “Sostegni-bis” ha introdotto alcune misure di sostegno per l’agricoltura e, nello specifico per il settore agrituristico, ha cercato di introdurre novità legislative che consentano di incrementare l’occupazione soprattutto in questo settore fortemente colpito dalla crisi pandemica.

In particolare, l’art. 68, modificando la Legge 96 del 2006 in materia di agriturismo, dispone:

  • al comma 10, che gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica sono da considerarsi lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica;
  • al comma 11, che non è più necessario fare riferimento al tempo di lavoro richiesto per l’esercizio delle attività (agricole e agrituristiche) al fine di valutare il requisito della connessione fra agriturismo e attività agricola.

Per meglio comprendere l’importanza delle modifiche apportare dal D.L. Sostegni-bis, si rende necessario contestualizzare la disciplina dell’agriturismo e il concetto di fabbisogno di manodopera.

L’ordinamento italiano regolamenta l’agriturismo con la Legge n. 96 del 2006, nella quale le attività agrituristiche vengono definite come quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 c.c.), anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure in associazione tra loro.

Il tutto, mediante l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, sulle quali l’attività agrituristica non deve prevalere.

Rientrano tra i possibili addetti all’agriturismo l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, i lavoratori dipendenti (a tempo determinato, indeterminato e parziale); costoro sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni è consentito solo per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Sono ricomprese tra le attività agrituristiche:

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • somministrare pasti e bevande ottenuti prevalentemente con prodotti propri o da prodotti di aziende agricole della zona, tra questi sono compresi i prodotti alcolici o superalcolici, con preferenza per i prodotti tipi e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG e ricompresi nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali agroalimentari;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  • organizzare, anche all’esterno della proprietà, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche tramite convenzioni con gli enti locali.

Come sopra specificato, deve sussistere connessione tra l’attività agrituristica e quella agricola, che dovrà sempre risultare prevalente rispetto all’attività connessa.

A tal fine, l’ordinamento demanda alle Regioni il compito di dettare criteri, limiti e obblighi, per lo svolgimento dell’attività agrituristica e per il mantenimento del rapporto di connessione tra le attività.

In virtù dell’ultimo intervento normativo, il tempo di lavoro necessario alle attività agricole e agrituristiche non rientra più tra questi criteri.

Risulta inoltre opportuno chiarire che il fabbisogno di manodopera rappresenta uno strumento di accertamento utilizzato dall’INPS per rilevare situazioni di irregolarità di una azienda agricola.

Espresso in numero di giornate, il fabbisogno di manodopera evidenzia il numero complessivo di giornate utili alla conduzione dell’attività agricola e viene determinato in base all’estensione dei terreni dell’azienda, dalla tipologia di colture praticate, nonché al luogo (pianura, collina o montagna) in cui queste ultime si trovano ubicate.

Il fabbisogno di lavoro (espresso in giorni) occorrente per ogni ettaro viene, infine, calcolato sulla base di tabelle ettaro/coltura redatte per ogni singola Regione.

Da sottolineare che la determinazione del fabbisogno non può essere però legata unicamente a calcoli matematici o presunzioni dipendenti solo dalle tabelle ettaro/colturali. Il numero di giornate necessarie va calcolato avendo riguardo anche ai sistemi di lavorazione utilizzati, ai periodi di esecuzione dei lavori e alle consuetudini del luogo, oltre a considerare eventuali attività connesse svolte dall’imprenditore e dai suoi dipendenti.

 

Andrea Fiumi, consulente del lavoro

 

 

 

 


    Andrea Fiumi
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