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Forlì, 04/11/2021
Prot. n. 748/2021

Cassa integrazione COVID-19: arriva la proroga fino al 31 dicembre

Andrea Fiumi

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Via libera a nuove settimane di cassa integrazione finalizzata ad attenuare gli effetti economici causati dall’emergenza COVID-19.

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale) ha infatti disposto il rifinanziamento della cassa integrazione COVID-19 da collocare nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Si tratta dei seguenti ammortizzatori sociali:

  • ASO (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) e CIGD per una durata massima di tredici settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
  • CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria per una durata massima di nove settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro interessati hanno a disposizione ulteriori settimane di assegno ordinario o CIGD da poter utilizzare sino al termine dell’emergenza sanitaria, fissata al momento sino al 31/12/2021.

Le ulteriori tredici settimane potranno beneficiare delle disposizioni operative sin qui adottate per le procedure di CIG da COVID-19 e quindi superare le rigidità imposte dal D.Lgs. n. 148/2015, in modo particolare riferite sia alla fase di informazione e consultazione delle OO.SS, ma soprattutto l’approvazione agevolata delle domande.

Le nuove settimane potranno essere richieste solo a condizione che siano state interamente autorizzate le ventotto settimane di cui al Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), nonché sia decorso il predetto periodo autorizzato.

Per il settore tessile, le istanze potranno essere richieste decorso il periodo autorizzato e non se le settimane (da utilizzare sino ad ottobre) siano state effettivamente fruite.

Le nuove tredici settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021) e non saranno soggette al contributo addizionale.

Le richieste di cassa integrazione (sia ASO, CIGD che CIGO) dovranno essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, dunque, entro il 30 novembre 2021, essendo il Decreto in vigore dal 22 ottobre 2021.

È bene segnalare che le disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi (vedi Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato - FSBA - e Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione).

Infine, si ritiene utile specificare che il medesimo Decreto stabilisce per i datori di lavoro che presentano domanda per i predetti trattamenti, che gli stessi si vedranno preclusa la possibilità di licenziamento dei lavoratori per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito.

Per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

  • resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 (licenziamento collettivo);
  • restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  • resta preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, Legge n. 604/1966;
  • restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966.

 

Andrea Fiumi, consulente del lavoro

 

 

 

 

 


Andrea Fiumi
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