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Forlì, 21/02/2022
Prot. n. 139/2022

La Gestione separata INPS 2022


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Con la Circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’INPS ha reso le consuete indicazioni d’inizio anno circa le aliquote contributive, i minimali per l’accredito contributivo e il massimale annuo di reddito applicabili nel 2022 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Nel 2022 assume particolare rilievo l’aumento dallo 0,26% allo 0,51% dell’aliquota aggiuntiva per il finanziamento della ISCRO.

Le novità che impattano sulle aliquote contributive 2022

Nella Circolare n. 25/2002, l’INPS ha innanzitutto rammentato che l’art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha disposto l’incremento dallo 0,26% allo 0,51%, dell’aliquota contributiva di cui all’art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta ai lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati.

Al fine di finanziare tale nuova indennità sperimentale, in particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha disposto l’aumento dell’aliquota contributiva di cui all’art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, nelle seguenti misure e tempistiche:

  • 0,26% per il 2021;
  • 0,51% per il 2022 e il 2023.

Il costo di tale incremento è totalmente a carico del lavoratore autonomo, che continua a poter recuperare dal committente, in fattura, soltanto il 4% a titolo di rivalsa.

L’INPS ha poi sottolineato che l’art. 1, comma 223, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha modificato l’aliquota di contribuzione per il finanziamento della DIS- COLL, innalzandola dallo 0,51% all’1,31% da decorrere dal 1° gennaio 2022.

Sul punto, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che i committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non hanno tenuto conto della nuova aliquota contributiva dell’1,31%, possono regolarizzare la violazione, versando i maggiori contributi dovuti, unitamente agli interessi legali, entro il 16 maggio 2022.

Le aliquote contributive 2022

A decorrere dall’anno 2017, l’art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016, ha previsto che l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi titolari Partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza o pensionati, sia fissata in misura pari al 25%, cui si aggiunge l’aliquota contributiva per maternità, assegni familiari, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale dello 0,72%.

Di conseguenza, considerando l’ulteriore incremento introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 per finanziare la nuova ISCRO, l’aliquota contributiva 2022 di questi soggetti è fissata nella misura del 26,23%.

L’aliquota contributiva dei soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza e senza Partita IVA, invece, resta fissata nella misura del 33%, prevista dall’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012, a cui si aggiunge l’aliquota contributiva dello 0,72%.

Tale aliquota, in particolare, deve essere applicata da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti, per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo ad un soggetto terzo (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, ecc.).

Anche nel 2022, i collaboratori, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, gli amministratori di società, i sindaci e i revisori, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, sono tenuti a corrispondere l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1,31% istituita dall’art. 7, Legge n. 81/2017, per finanziare l’indennità mensile di disoccupazione (c.d. DIS-COLL), a cui si aggiunge l’aliquota contributiva dello 0,72%, giungendo ad un’aliquota complessiva del 35,03%.

Da ultimo, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013, l’aliquota contributiva a carico di pensionati e soggetti assicurati presso altre forme di previdenza, rimane fissata, anche per il 2022, nella misura del 24%.

Soggetti iscritti alla gestione separata INPS

Aliquote

2021

2022

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati titolari di Partita IVA

25,98%

26,23%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non pensionati e non titolari di Partita IVA, non tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%

33,72%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non pensionati e non titolari di Partita IVA, tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%

35,03%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24,00%

24,00%

 

Il massimale annuo di reddito

Le sopraindicate aliquote contributive devono essere applicate sui redditi conseguiti dai soggetti iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito annuo, pari, per il 2022, a 105.014 euro (103.055 euro nel 2021).

L’imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi è costituito dalla base imponibile determinata ai fini IRPEF. Per i professionisti, ad esempio, la base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita, ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR, dalla differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti (sul reddito netto).

Il minimale per l’accredito contributivo

Il minimale per l’accredito contributivo di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990, è pari a 16.243 euro (15.953 euro nel 2021).

Ai fini dell’accreditamento contributivo dell’intero anno è quindi richiesto un contributo annuo almeno pari agli importi indicati nella seguente tabella (il mancato raggiungimento del minimale determina la contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato).

Tipologia soggetto

Contributo minimo

Professionisti che applicano l’aliquota contributiva del 26,23%

4.260,54 euro

(di cui 4.060,75 euro ai fini pensionistici)

Collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota contributiva del 33,72%

5.477,14 euro

(di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici)

Collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota contributiva del 35,03%

5.689,92 euro

(di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici)

Pensionati e soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria che applicano l’aliquota contributiva del 24,00%

3.898,32 euro

 

Modalità e termini di versamento

Relativamente ai collaboratori, ai lavoratori autonomi occasionali, ai venditori porta a porta e ai soggetti assimilati, è prevista la ripartizione dell’onere contributivo con il committente, nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi.

L’obbligo del versamento dei contributi è posto in capo all’azienda committente, tenuta ad eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Soggetto

Ripartizione onere

Versamento

Collaboratori, lavoratori autonomi occasionali e venditori porta a porta

2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è interamente posto a loro carico (ferma restando la possibilità di maggiorare il compenso nella misura del 4% a titolo di rivalsa).

Il versamento dei contributi previdenziali deve essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia:

  • versamento in acconto, pari al 40% del contributo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione relativa al 2021, entro il 30 giugno 2022 (o entro il 22 agosto corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%);
  • versamento in acconto, pari al 40% del contributo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione relativa al 2021, entro il 30 novembre 2022;
  • versamento a saldo, entro il 30 giugno 2023 (o entro il 31 luglio corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%).

 

 

 

 

 

   



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