L’INPS, con la Circolare n. 60 del 18 maggio 2022, ha illustrato le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2021.
Nella Circolare vengono specificati i beneficiari della misura, i requisiti per l’accesso e le istruzioni per il calcolo dell’indennità. In particolare, per quest’anno, i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga vengono equiparati a quelli lavorativi per la determinazione dell’assegno.
Per quanto riguarda i soggetti ricompresi, si tratta di:
- operai agricoli a tempo determinato che risultino iscritti per almeno un giorno negli elenchi nominativi del 2021 e abbiano fruito di trattamenti di CIGD a causa dell’emergenza epidemiologica;
- operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA), sempre con causali relative all’emergenza COVID; gli operai licenziati nel corso dell’anno possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione qualora abbiano lavorato almeno 1 giorno nel 2021;
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e consorzi, per questi non è previsto l’accesso alla CISOA ma rientrano nella cassa ordinaria o straordinaria, a seconda delle dimensioni dell’azienda.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola deve essere considerato il numero di giornate lavorate nel 2021 e a questo devono essere aggiunte:
- i periodi di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai a tempo determinato a causa della pandemia;
- i periodi di CISOA di cui hanno beneficiato gli operai a tempo indeterminato con le causali COVID-19;
- i periodi di CIGO e CIGO per sospensione della CIGS con le causali COVID-19 di cui sono stati beneficiari gli operai a tempo indeterminato di cooperative agricole e loro consorzi.
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2022, gli operai di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano o commerciano prodotti agricoli o zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci, hanno diritto alla NASPI. Pertanto, nell’anno 2023 questi non avranno più accesso, relativamente all’anno 2022, all’indennità di disoccupazione agricola.
Con riferimento all’anno 2021, l’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e pari al 30% per gli OTI. La retribuzione utile al calcolo dell’indennità di disoccupazione consiste nella media ponderata tra quella relativa ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita con riferimento ai periodi di trattamento di integrazione salariale di cui il lavoratore ha beneficiato.
Il periodo indennizzabile di indennità di disoccupazione, infine, è pari a 180 giorni per i lavoratori extracomunitari.
Andrea Fiumi
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