Il 730/4 è un prospetto nel quale vengono riepilogate le risultanze della dichiarazione dei redditi Modello 730, c.d. conguaglio 730 o conguaglio IRPEF. Il CAF o il professionista abilitato al termine della compilazione del Modello 730 devono inviare questo prospetto all’Agenzia delle Entrate riepilogando quindi il conguaglio della dichiarazione che può risultare in parità, oppure a credito o a debito.
Successivamente, il sostituto d’imposta andrà ad effettuare un rimborso o un addebito direttamente nella busta paga del dipendente, in base alle risultanze fiscali del contribuente.
La regola, infatti, prevede che per i lavoratori dipendenti sia il datore di lavoro a farsi carico del conguaglio nella prima retribuzione utile, in seguito alla ricezione dei 730/4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, i rimborsi possono arrivare da giugno a novembre, a seconda di quando è stato presentato il Modello 730/2022.
Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta sia l’INPS (pensionati, disoccupati ecc.), l’Ente farà il conguaglio sul cedolino pensione o sulla disoccupazione da agosto o settembre.
L’Istituto riceve le risultanze contabili direttamente dai soggetti che gestiscono i 730:
- Agenzia delle Entrate: se si utilizza la dichiarazione precompilata;
- CAF, associazioni o professionisti abilitati: se si presenta il Modello 730 tramite intermediario.
Nel caso in cui il contribuente abbia maturato un credito IRPEF nei confronti del Fisco e conseguentemente abbia diritto al rimborso IRPEF, sarà il datore di lavoro ad anticipare quanto spetta ai propri dipendenti, recuperando tali somme erogate in sede di liquidazione del Modello F24 relativo al mese successivo a quello in cui ha provveduto con il rimborso.
Il datore di lavoro risulta incapiente quando l’ammontare dei rimborsi da riconoscere è superiore a tutte le ritenute IRPEF dovute (addizionali comprese).
In tal caso può corrispondere un rimborso in misura inferiore, riconoscendo poi il residuo nei mesi successivi.
Qualora debbano essere riconosciuti più rimborsi, in quanto vi è più di un dipendente a credito, il datore di lavoro incapiente deve comunque procedere all’anticipo del rimborso in percentuale uguale per tutti i dipendenti.
Alla fine dell’anno, dunque, potrebbero esserci degli importi non rimborsati. Questi andranno indicati nella Certificazione Unica.
Il dipendente a questo punto potrà:
- aspettare la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, con la quale richiedere anche il rimborso non ancora ottenuto;
- chiedere all’Agenzia delle Entrate di procedere con il rimborso. L’istanza andrà consegnata all’Ufficio locale competente. Ci sono 48 mesi di tempo per presentare questa richiesta.
L’unica eccezione è rappresentata dai lavoratori impiegati con contratto di lavoro domestico, come ad esempio colf e badanti. Per questo tipo di rapporti di lavoro, infatti, il datore di lavoro non agisce in qualità di sostituto d’imposta.
Pertanto, l’eventuale rimborso IRPEF verrà riconosciuto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Andrea Fiumi
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