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Forlì, 14/11/2022
Prot. n. 846/2022

Esonero contributivo al rientro dalla maternità

Andrea Fiumi

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Ci sono voluti nove mesi perché l’INPS fornisse istruzioni operative utili alla fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022, rivolto alle lavoratrici madri rientrate al lavoro dopo la maternità.

L’esonero, previsto nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, decorre dal giorno di rientro in azienda dopo la fruizione del congedo obbligatorio ed ha la durata di dodici mesi dalla data di ripresa del servizio.

Trattandosi esclusivamente di una riduzione a favore del lavoratore, l’azienda non trae alcun beneficio, motivo per il quale la normativa e quindi la fruizione dell’esonero risulta indipendente da eventuali aiuti di Stato già ricevuti, non subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e non è soggetta alla normativa generalmente prevista per incentivi all’occupazione.

Le lavoratrici interessate sono coloro che, dopo il periodo canonico di maternità obbligatoria, rientrano al lavoro in aziende private e appartenenti a tutti i settori di attività compreso quello agricolo.

Particolare è la modalità di richiesta di fruizione dell’esonero. Infatti, dovrà essere l’azienda stessa a procedere per conto della lavoratrice alla richiesta di esonero.

Tramite la procedura, nel portale INPS all’interno del cassetto previdenziale, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, si procederà a richiedere l’”Esonero art. 1 c. 137 L. 234/2021”. L’Istituto, una volta autorizzata la richiesta, rilascerà all’azienda il codice autorizzazione 0U.

Medesima la procedura per i datori di lavoro agricoli, i quali procederanno in eguale modalità attraverso il cassetto previdenziale aziende agricole.

  


Andrea Fiumi
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