Con la circolare n. 50 del 19 marzo 2018, l’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa le modalità di fruizione del cosiddetto “bonus bebè”, un contributo introdotto dalla L. 190/2014 e rivisto dall’ultima Legge di Bilancio (L. 205/2017) al fine di dare sostegno a tutti i nuovi genitori.
A partire dal 2018, l’assegno non avrà più durata triennale come avvenuto dal 2015 al 2017: la durata del contributo è infatti stata ridotta al solo primo anno di vita (o al primo anno di ingresso in famiglia in caso di adozione o affido preadottivo) del bambino, a decorrere dalla nascita o dall’entrata in famiglia.
Il contributo ha importo variabile in base ai valori contenuti nell’ISEE del nucleo del richiedente. Se gli importi annui sono superiori a 25.000 euro (con riferimento alla tabella “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”), nessun contributo sarà concesso alla famiglia. Diversamente, se l’ISEE ha valori inferiori, il contributo sarà erogato:
- nella misura di 960 euro (80 euro mensili per massimo 12 mesi) nel caso in cui l’ISEE sia compreso tra 7.000 e 25.000 euro;
- nella misura di 1.920 euro (160 euro mensili per massimo 12 mesi) per ISEE dal valore inferiore a 7.000 euro annui.
È importante ricordare che ai fini dell’accesso al “bonus bebè” è necessario che il genitore richiedente sia in possesso di un ISEE la cui DSU (Dichirazione sostitutiva unica) deve essere stata presentata successivamente alla nascita, all’affido o all’adozione del figlio: non è ammissibile, infatti, un modello precedente a tale data, ancorché ancora valido.
Un altro aspetto di cui tenere conto è quello relativo ai contributi già in essere: per i figli nati, adottati o in affido dall’1/1/2015 al 31/12/2017, l’assegno di natalità continuerà ad avere durata triennale e manterrà, quindi, la sua originaria durata di 36 mesi.
Per accedere al bonus è necessario presentare la domanda all’INPS in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare o dalla sua nascita.
Alla domanda deve essere allegato il modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” sul sito dell’INPS. Il modello può essere trasmesso:
- come allegato all’istanza tramite l’apposita procedura;
- via PEC alla struttura territorialmente competente;
- tramite posta ordinaria alla casella istituzionale delle prestazioni di sostegno al reddito dell’ufficio INPS competente per territorio, con allegata copia del documento di identità;
- consegnandolo a mano o spedito in originale alla struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Va precisato che, in caso di parto gemellare e/o adozione plurima, occorrerà presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Ricordiamo, infine, che gli importi percepiti come assegno di natalità non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono pertanto esenti da ogni imposizione fiscale.
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