banner-stampe Retribuzioni in contanti: ultime settimane senza obblighi, poi scattano le sanzioni


Forlì, 31/05/2018
Prot. n. 172/2018

Retribuzioni in contanti: ultime settimane senza obblighi, poi scattano le sanzioni


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Forse non tutti lo sanno, ma la busta paga di maggio sarà l’ultima che potrà essere pagata liberamente da parte dei datori di lavoro: a partire dal 1° luglio 2018, infatti, scatta il divieto di versare la retribuzione in contanti a lavoratori dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperativa.

La nuova previsione, introdotta nell’ordinamento dall’art. 1, commi 911 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), prevede che retribuzioni e compensi, nonché ogni anticipo di essi, dovranno essere versati utilizzando un metodo di pagamento tracciato:

  • bonifico bancario o postale;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore è titolare di un conto corrente;
  • assegno;
  • strumenti di pagamento elettronici.

Come detto in premessa, le nuove disposizioni si riferiscono a qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della tipologia o durata del rapporto di lavoro.

Le uniche esclusioni espresse dal divieto sono:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
  • i rapporti di lavoro domestico (di cui alla L. 339/1958 o a quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei relativi CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici).

Chiaramente, anche in questi casi, se la retribuzione è superiore ai 3.000 euro, valgono le regole generali sul divieto di trasferimento di denaro contante superiore a tale soglia. Si evidenzia che il divieto vale anche quando l’importo sia artificiosamente frazionato in più pagamenti di entità inferiore. Le violazioni a tale regola comportano una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 3.000 e i 5.000 euro.

Nel caso di pagamento in contanti della retribuzione, senza quindi il necessario rispetto delle regole imposte dall’ultima Legge di Bilancio, invece, la sanzione sarà quantificata tra i 1.000 e i 5.000 euro.

Cogliamo l’occasione per segnalare anche il contenuto della nota n. 4538/2018 dell’Ispettorato del Lavoro, sul tema della sottoscrizione della busta paga e del suo valore legale.

La firma della busta paga, infatti, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione e ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza (Cass. n. 9294/2011). Pertanto, ai fini del nuovo obbligo, è necessario che il pagamento risulti effettivamente eseguito.

La mera firma del cedolino non è prova idonea, così come non lo è l’attestazione di avvenuto pagamento tramite strumenti elettronici nel caso in cui l’erogazione non sia stata realmente effettuata (si pensi al bonifico eseguito e poi revocato).

Concludendo, dal 1° luglio per i datori cambia irreversibilmente il sistema dei pagamenti dei lavoratori e aumenteranno anche i controlli in tal senso: è fondamentale quindi non farsi trovare impreparati davanti a questa importante novità.



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