Con la circolare n. 9020 del 4 febbraio 2019, AGEA ha emanato le disposizioni normative per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2019.
In primo luogo, la circolare definisce l’agenda delle scadenze della Domanda Unica 2019. In secondo luogo, la circolare apporta alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione delle novità della PAC per il 2019.
Termini di presentazione della Domanda Unica 2019
I termini per la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2019 sono fissati, come segue:
- domande iniziali: 15 maggio 2019;
- domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2019;
- comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente.
- comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 10 giugno 2020;
- comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 10 giugno 2020;
- comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il 10 giugno 2020.
Presentazione Tardiva - Domanda Unica Iniziale
Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. UE n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 10 giugno 2019 (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2019, sono irricevibili.
L’art. 13, par. 1 del Reg. UE n. 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi: fatture sementi, contratti o dichiarazioni. Qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all’importo dovuto per l’aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La documentazione di cui sopra presentata oltre il 10 giugno 2019 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.
Trasferimento titoli campagna 2019
La detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore è fissata al 15 maggio 2019.
Gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della Domanda Unica 2019, anche tardiva a norma dell’art. 13 del Reg. UE n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 giugno 2019.
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