L’accesso alla Riserva Nazionale, per gli agricoltori che operano in superfici collocate in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D), è consentito anche nel 2020 (Circolare AGEA n. 96517 del 17 dicembre 2019).
Più precisamente, il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 7) stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la Riserva Nazionale:
- per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico (fattispecie C);
- per assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (fattispecie D).
La certezza dell’accesso alla Riserva Nazionale
La normativa nazionale (Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018) prevede che le domande delle fattispecie C e D vengano accolte, ma solo fino ad un limite massimo di taglio al valore dei titoli, pari all’1,5%.
In altre parole, tutti gli agricoltori che operano in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) hanno diritto di accedere alla Riserva Nazionale, ma l’accoglimento della domanda è proporzionale alla disponibilità delle risorse (pari all’1,5% del valore complessivo nazionale di tutti i titoli).
Accesso alla Riserva una sola volta per la medesima superficie
L’art. 10, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che - per le fattispecie C (zone montane) e D (zone svantaggiate) - l’accesso alla Riserva Nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie.
Di conseguenza, una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile, che ha ricevuto l’attribuzione di titoli in una campagna, è tecnicamente “bruciata” per le campagne successive e non vi si può più chiedere l’accesso alla Riserva Nazionale. In altre parole, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l’incremento di quelli già detenuti dall’agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.
Le implicazioni per gli agricoltori e per i CAA
Questo vincolo viene controllato da AGEA e, per questo, la Circolare AGEA n. 99245 del 20 dicembre 2018 istituisce l'apposizione di un vincolo sulle superfici “bruciate”.
Per le fattispecie C e D, nel 2018, il fabbisogno complessivo risultante dalle istruttorie eseguite è pari ad € 312.413.125,95 ma le risorse disponibili, reperite applicando quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 (riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale nel limite massimo dell’1,5%), sono pari ad € 32.566.006,14 (Circolare AGEA n. 50074 del 6 giugno 2019).
Pertanto, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno complessivo, ciascun agricoltore ha ricevuto l’attribuzione dei titoli in misura pari al 10,42% di quanto richiesto. Ma quasi tutte le particelle sono state “bruciate”.
Pertanto, nel 2020, le superfici libere dal vincolo sono poche e potranno beneficiare interamente della Riserva Nazionale. Quindi, è probabile che nel 2020 le risorse siano sufficienti per accogliere il 100% delle richieste, ma solo per le poche particelle “non bruciate”.
I CAA non sono a conoscenza delle particelle “bruciate”, quindi dovranno continuare a presentare la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale per la fattispecie C e D; poi AGEA effettuerà il controllo, escludendo le richieste sulle particelle “bruciate”.
Angelo Frascarelli
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