Il Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali detenuti dagli allevatori, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca Dati Nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori nel 2021.
A partire dal 21 aprile 2021, le informazioni relative ai movimenti, alle nascite e ai decessi dei capi bovini, ovini, caprini e suini, devono essere registrate in BDN, dall’allevatore in proprio o per mezzo di un soggetto delegato, entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento.
Si precisa, inoltre, che la disciplina del Reg. (UE) n. 2021/520 si applica a tutte le misure e gli aiuti per i quali il rispetto della normativa in materia di identificazione e registrazione dei capi animali costituisce un requisito di ammissibilità, nonché ai criteri di Gestione Obbligatori della condizionalità relativi all’identificazione e registrazione dei capi animali.
Il mancato rispetto delle tempistiche in questione comporta l’applicazione delle riduzioni e sanzioni per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.
Allegati:
- Ministero della Salute - Comunicazione del 20/04/2021 - Regolamento (UE) n. 2016/429.
“Normativa in materia di sanità animale”. Indicazioni applicative (9763 - 20/04/2021 – DGSAF – MDS – P); - Circolare AGEA n. 29371 del 23/04/2021 (AGEA - COORD - Prot. N. 29371 del 23/04/2021).
Angelo Frascarelli
Angelo Frascarelli
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