banner-stampe Pubblicato in Gazzetta il Decreto sulla gestione e sul funzionamento dell’anagrafe equina


Forlì, 27/12/2021
Prot. n. 892/2021

Pubblicato in Gazzetta il Decreto sulla gestione e sul funzionamento dell’anagrafe equina


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Sulla G.U. n. 302 del 21 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto attuativo con il quale vengono stabilite le modalità di gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini (Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute).

Tra le principali finalità del Decreto vi è quella di consentire la tracciabilità degli equini detenuti e presenti sul territorio nazionale attraverso l’istituzione una banca dati basata sull’identificazione e la registrazione degli equini (sistema I&R).

Grazie all’identificazione univoca degli equini sarà possibile un’azione più efficace di prevenzione e controllo delle malattie, contribuendo sia alla tutela della salute pubblica, sia alla salvaguardia del patrimonio zootecnico.

Il sistema I&R degli equini comprende:

  • l'applicazione di un mezzo di identificazione che:
    1. permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento unico di identificazione a vita e l'equino per il quale è stato rilasciato;
    2. dimostri che l'equino è stato oggetto di una procedura di identificazione.
  • l'attribuzione all'equino del codice unico;
  • l'emissione di un documento unico di identificazione a vita;
  • la registrazione nella Banca Dati Nazionale informatizzata, di seguito denominata “BDN”, dei dati previsti dal sistema informativo stesso.

L’identificazione degli equini dovrà avvenire:

  • entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati;
  • entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati.

In ogni caso, l’identificazione deve essere effettuata prima che l’animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a trenta giorni, salvo le deroghe previste dall’art. 21, co.1, lett. a) b) c) del Reg. UE 2021/963.

Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei dodici mesi di età non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento di nascita solo per il trasporto diretto al macello, l'operatore può richiedere l’identificazione contestualmente alla denuncia di nascita.

Chi effettua le operazioni di identificazione e registrazione

Il Decreto individua i soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini e precisamente:

  • l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali per l'identificazione degli equini non registrati;
  • gli enti selezionatori autorizzati alla tenuta di un libro genealogico, ai sensi degli articoli 4 o 12 del Regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera a) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
  • la Federazione Italiana Sport Equestri - FISE e le sue articolazioni territoriali, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera b), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e degli equini non registrati.

Inoltre, i veterinari liberi professionisti, specificatamente autorizzati, possono essere deputati all’identificazione, alla registrazione e all’emissione del documento unico di identificazione degli equini non registrati.

Le ASL dovranno quindi aggiornare nella BDN l’elenco dei veterinari liberi professionisti all’uopo autorizzati e, qualora il numero dei soggetti autorizzati non fosse ritenuto sufficiente, le ASL dovranno anche provvedere ad organizzare il servizio di identificazione, registrazione ed emissione del documento di identificazione a vita degli equini. Le spese per tale servizio, in tal caso, saranno a carico degli operatori.

Il Decreto entra in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 22 gennaio 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 



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