Ulteriori novità sull’agricoltore attivo derivano dalla Circolare Agea N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, che ha modificato alcuni aspetti relativi alla dimostrazione del requisito di agricoltore attivo.
La suddetta Circolare modifica e sostituisce tutte le precedenti Circolari sull’agricoltore attivi, quindi è una sorta di “testo unico” per dimostrazione del requisito di agricoltore attivo.
Le novità
La Circolare Agea N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 contiene solo pochissime novità.
Una di queste riguarda i redditi da considerare ai fini della dimostrazione della “significatività” dell’attività agricola: i redditi comprendono solo quelli dell’agricoltore dichiarante, non quelli del coniuge.
In questo modo è stata corretta una palese ingiustizia che penalizzava gli agricoltori coniugati rispetto agli agricoltori non coniugati.
Agea precisa che la pensione, come le altre rendite (redditi da fabbricati, ecc.), rientra nei proventi da considerare derivanti da attività non agricole.
I requisiti dell’agricoltore attivo
L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi della Pac, sia del primo pilastro (pagamenti diretti) che del secondo pilastro (sviluppo rurale).
Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno.
L’agricoltore ha ben sei possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo:
- pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente (2014) sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
- iscrizione all’INPS, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
- titolari di partita IVA, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA;
- proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente (2014) pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente (2014);
- importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente (2014);
- la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
Per i prossimi anni, la normativa rimane invariata, pur cambiando l’anno di riferimento.
Se l’agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non è attivo.
L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:
1) agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
2) iscrizione all’INPS;
3) titolari di partita IVA, con codice ATECO 01.
L’agricoltore, che non possiede uno dei tre precedenti requisiti, può essere ugualmente “attivo” se rientra in uno degli altri tre requisiti che dimostrano la significatività dell’attività agricola, che ha la stessa valenza giuridica degli altri requisiti.
Agricoltore attivo anche senza Partita Iva
Un agricoltore senza Partita Iva può facilmente dimostrare di essere agricoltore attivo se l’importo annuo dei pagamenti diretti è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole.
La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.
Allegati:
- Circolare N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - agricoltore attivo
- Allegato 1 Circolare N. ACIU.2016.121
- Allegato 2 Circolare N. ACIU.2016.121
- Allegato 3 Circolare N. ACIU.2016.121
©RIPRODUZIONE RISERVATA