banner-stampe Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari


Forlì, 23/01/2017
Prot. n. 23/2017

Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari

Angelo Frascarelli

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In Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19-01-2017 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 2016 “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.

La normativa prevede l’obbligo dell’indicazione di origine del  latte  o  del  latte  usato  come ingrediente nei prodotti  lattiero-caseari.

La normativa si applica a tutti i tipi di latte: vaccino, ovicaprino, bufalino, asina e di altra origine animale.

L'indicazione di origine  del  latte  o  del  latte  usato  come ingrediente nei prodotti  lattiero-caseari, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

  a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

  b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome  del  paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Si possono verificare tre situazioni:

1)    qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei  prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso  Paese,  l'indicazione  di  origine  può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura:  «origine  del latte»: nome del Paese;

2)    qualora le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano  nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare  il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti  diciture:  «latte  di  Paesi  UE»  per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione;

3)    qualora le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano  nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il  luogo  in  cui  ciascuna  singola  operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte  condizionato  o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Tutti i prodotti devono rispettare questo obbligo dopo l’esaurimento delle scorte e, comunque, entro il 15 giugno 2017.




Angelo Frascarelli
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