banner-stampe In vigore la legge per la coltivazione e la trasformazione della canapa


Forlì, 07/02/2017
Prot. n. 43/2017

In vigore la legge per la coltivazione e la trasformazione della canapa


Stampa
 

La nuova legge a sostegno della filiera della canapa è in vigore dal 14 gennaio 2017 e ha introdotto diverse importanti novità nell’ordinamento italiano.

L’obiettivo primario della norma è quello di incentivare un settore con grandi potenzialità, un settore che agli inizi del Novecento contava oltre 100.000 ettari coltivati, mentre oggi ne restano appena il 3-4%.

La legge n. 242/2016 ha innanzitutto liberalizzato l’attività di coltivazione della canapa: tuttavia, sono ammesse alla libera coltivazione solo le varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio europeo, ossia quelle che non rientrano nella disciplina del DPR 309/1990 tra le sostanze stupefacenti.

Per la coltivazione delle varietà di canapa certificate con un contenuto di THC inferiore allo 0,2% non è più richiesto alcun tipo di autorizzazione, quindi non sarà più necessario procedere alla denuncia della coltivazione alle forze dell’ordine.

La legge impone al coltivatore solo due obblighi:

  • la conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi;
  • la conservazione delle fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Resta intatta la possibilità del Corpo forestale dello Stato ad effettuare i controlli sulle coltivazioni, anche tramite prelevamenti, analisi di laboratorio e ogni altra verifica necessaria. Qualora gli addetti ai controlli reputino necessario effettuare dei prelievi della coltura, dovranno farlo alla presenza del coltivatore e dovranno rilasciare a questi un campione per eventuali controverifiche.

Importante è la novità relativa alla responsabilità dell’agricoltore in caso di irregolarità delle coltivazioni. Infatti, laddove la canapa coltivata abbia un contenuto complessivo di THC compreso tra lo 0,2 e lo 0,6%, nessuna responsabilità sarà posta in capo al coltivatore.

Non solo: anche nel caso in cui il prodotto coltivato superi la soglia di THC dello 0,6%, la responsabilità dell’agricoltore è esclusa dalla legge. In questo caso, però, l’autorità giudiziaria potrà disporre il sequestro e la distruzione del prodotto irregolare.

È importante inoltre segnalare che la L. 242/2016 prevede annualmente la destinazione di risorse, nel limite massimo di 700.000 euro, da parte del MIPAAF, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

Giova precisare, infine, che la legge incentiva lo sviluppo di filiere territoriali che investano nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti e dei semilavorati a base di canapa.

Le coltivazioni di canapa potranno essere utilizzate per attività didattiche, dimostrative, di ricerca e di florovivaismo; inoltre dalla canapa prodotta sarà possibile produrre:

  • alimenti e cosmetici nel rispetto delle discipline dei relativi settori;
  • semilavorati come fibra, polveri, cippato, oli o carburanti;
  • materiale per il sovescio;
  • materiale organico per lavori di bioingegneria e bioedilizia;
  • materiale per la fitodepurazione e la bonifica di siti inquinati.

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA. Tutti i diritti sono riservati a ConsulenzaAgricola.it srl. L’utente può consultare i contenuti solo per fini professionali, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sono vietati usi diversi, inclusi duplicazione, diffusione, estrazione di dati e addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le violazioni comportano responsabilità civili e penali, con obbligo di risarcimento danni.

stampa-footer-2021 In vigore la legge per la coltivazione e la trasformazione della canapa